Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Magassa è stato condannato per il reato previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 4/2019 (conv. con L. n. 26/2019) per aver attestato falsamente, nella domanda del 30/11/2020, di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 continuativi) al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; era contestata la percezione indebita di circa €2.500. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'incompatibilità del requisito decennale con il diritto dell'Unione e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la mancanza di prova di una dichiarazione sottoscritta e riferibile a lui, l'errore sulla sussistenza del diritto per difficoltà linguistiche e la possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo del ricorso: in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione, 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) e alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 il requisito nazionale della residenza decennale per il reddito di cittadinanza è stato ritenuto illegittimo e sostituito/ricondotto al requisito di cinque anni. Poiché il ricorrente risultava residente in Italia dal 5/8/2014 e la domanda è del 30/11/2020, alla data della domanda sussisteva il requisito della residenza quinquennale; ne consegue l'assenza del presupposto oggettivo del reato contestato. Perciò la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 7 decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019
Norma che sanzionava penalmente la falsa attestazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza con riferimento al requisito della residenza decennale; la Corte ha ritenuto che, laddove il presupposto (residenza decennale) venga rimosso o ridotto per effetto di pronunce sovraordinate, la fattispecie penale così concepita non risulta più configurabile.
art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 del decreto legge n. 4 del 2019
Individuava i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza (originariamente la residenza in Italia per almeno 10 anni); la Corte costituzionale ha ridotto tale requisito a cinque anni in ossequio ai principi di proporzionalità e non discriminazione.
Direttiva 2003/109/CE (art. 11, par. 1, lett. d) e art. 4)
La Corte di Giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che lo status di soggiornante di lungo periodo (attestato dopo 5 anni) comporta il diritto alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali; uno Stato membro non può estendere unilateralmente il periodo di residenza oltre quanto previsto dalla direttiva per negare tali prestazioni.
Sentenza Corte di Giustizia (Grande Sezione) 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
Ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale che subordinava l'accesso alle prestazioni sociali al requisito della residenza decennale e puniva penalmente le false dichiarazioni su tale requisito.
Sentenza Corte costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione del requisito decennale ai sensi dell'art. 3 Cost., riducendo il requisito a cinque anni e ricomponendo i rapporti con la giurisprudenza europea; ha riconosciuto la possibilità di un criterio selettivo basato sulla residenza purché proporzionato.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione utilizzato come parametro per valutare la proporzionalità del requisito di residenza decennale e la sua incidenza sui cittadini di Paesi terzi.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte ha considerato la questione irrilevante perché l'illecito materiale contestato non è configurabile dopo l'eliminazione del requisito decennale.
artt. 192, commi 1 e 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per chiedere risposta a doglianze riguardanti la prova della dichiarazione e la pena; la Corte ha ritenuto tali profili assorbiti dalla decisione sul punto decisivo di diritto e fatto.
Massime di principio
- Se una norma sostanziale che costituisce il presupposto oggettivo di un reato viene successivamente dichiarata illegittima o interpretata dalla Corte di Giustizia/Consulta in modo da ridurne i requisiti, le condotte penali basate esclusivamente sul requisito invalidato possono non essere più configurabili e dar luogo all'annullamento della condanna per mancanza del fatto.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio di illegittimità del presupposto del reato rende la fattispecie penalmente inesistente (fatto che non sussiste); in tali casi le questioni processuali subordinate diventano irrilevanti.
- In casi di presunte false dichiarazioni per ottenere prestazioni sociali, l'accertamento penale richiede prova dell'effettiva dichiarazione imputabile all'imputato e della rilevanza giuridica, alla data della domanda, del requisito attestato; se l'elemento giuridico non sussiste per effetto di pronunce sovraordinate, non può sussistere il reato.
- Le decisioni della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale possono concorrere e portare allo stesso risultato pratico (es. eliminazione o riduzione di un requisito): occorre valutare sia la compatibilità con il diritto UE sia i profili di costituzionalità e di proporzionalità rispetto al principio di uguaglianza.
- Questioni come la prova della sottoscrizione, l'attribuibilità della dichiarazione, la conoscenza della lingua o l'errore sulla propria posizione giuridica restano rilevanti ma sono secondarie se il presupposto normativo del reato è venuto meno.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere valutata solo se il reato è configurabile; non è un rimedio alternativo quando il fatto è oggettivamente inesistente per effetto di una pronuncia sopravvenuta.
- Nelle situazioni simili, verificare sempre la data della domanda, la data di decorrenza del requisito di residenza applicabile dopo le pronunce sovraordinate, e se il soggetto rientrava nel requisito valido alla data della domanda.
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