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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Magassa è stato condannato per il reato previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 4/2019 (conv. con L. n. 26/2019) per aver attestato falsamente, nella domanda del 30/11/2020, di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 continuativi) al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; era contestata la percezione indebita di circa €2.500. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'incompatibilità del requisito decennale con il diritto dell'Unione e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la mancanza di prova di una dichiarazione sottoscritta e riferibile a lui, l'errore sulla sussistenza del diritto per difficoltà linguistiche e la possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo del ricorso: in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione, 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) e alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 il requisito nazionale della residenza decennale per il reddito di cittadinanza è stato ritenuto illegittimo e sostituito/ricondotto al requisito di cinque anni. Poiché il ricorrente risultava residente in Italia dal 5/8/2014 e la domanda è del 30/11/2020, alla data della domanda sussisteva il requisito della residenza quinquennale; ne consegue l'assenza del presupposto oggettivo del reato contestato. Perciò la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 7 decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019

    Norma che sanzionava penalmente la falsa attestazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza con riferimento al requisito della residenza decennale; la Corte ha ritenuto che, laddove il presupposto (residenza decennale) venga rimosso o ridotto per effetto di pronunce sovraordinate, la fattispecie penale così concepita non risulta più configurabile.

  • art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 del decreto legge n. 4 del 2019

    Individuava i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza (originariamente la residenza in Italia per almeno 10 anni); la Corte costituzionale ha ridotto tale requisito a cinque anni in ossequio ai principi di proporzionalità e non discriminazione.

  • Direttiva 2003/109/CE (art. 11, par. 1, lett. d) e art. 4)

    La Corte di Giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che lo status di soggiornante di lungo periodo (attestato dopo 5 anni) comporta il diritto alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali; uno Stato membro non può estendere unilateralmente il periodo di residenza oltre quanto previsto dalla direttiva per negare tali prestazioni.

  • Sentenza Corte di Giustizia (Grande Sezione) 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    Ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale che subordinava l'accesso alle prestazioni sociali al requisito della residenza decennale e puniva penalmente le false dichiarazioni su tale requisito.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione del requisito decennale ai sensi dell'art. 3 Cost., riducendo il requisito a cinque anni e ricomponendo i rapporti con la giurisprudenza europea; ha riconosciuto la possibilità di un criterio selettivo basato sulla residenza purché proporzionato.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione utilizzato come parametro per valutare la proporzionalità del requisito di residenza decennale e la sua incidenza sui cittadini di Paesi terzi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte ha considerato la questione irrilevante perché l'illecito materiale contestato non è configurabile dopo l'eliminazione del requisito decennale.

  • artt. 192, commi 1 e 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per chiedere risposta a doglianze riguardanti la prova della dichiarazione e la pena; la Corte ha ritenuto tali profili assorbiti dalla decisione sul punto decisivo di diritto e fatto.

Massime di principio

  • Se una norma sostanziale che costituisce il presupposto oggettivo di un reato viene successivamente dichiarata illegittima o interpretata dalla Corte di Giustizia/Consulta in modo da ridurne i requisiti, le condotte penali basate esclusivamente sul requisito invalidato possono non essere più configurabili e dar luogo all'annullamento della condanna per mancanza del fatto.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio di illegittimità del presupposto del reato rende la fattispecie penalmente inesistente (fatto che non sussiste); in tali casi le questioni processuali subordinate diventano irrilevanti.
  • In casi di presunte false dichiarazioni per ottenere prestazioni sociali, l'accertamento penale richiede prova dell'effettiva dichiarazione imputabile all'imputato e della rilevanza giuridica, alla data della domanda, del requisito attestato; se l'elemento giuridico non sussiste per effetto di pronunce sovraordinate, non può sussistere il reato.
  • Le decisioni della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale possono concorrere e portare allo stesso risultato pratico (es. eliminazione o riduzione di un requisito): occorre valutare sia la compatibilità con il diritto UE sia i profili di costituzionalità e di proporzionalità rispetto al principio di uguaglianza.
  • Questioni come la prova della sottoscrizione, l'attribuibilità della dichiarazione, la conoscenza della lingua o l'errore sulla propria posizione giuridica restano rilevanti ma sono secondarie se il presupposto normativo del reato è venuto meno.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere valutata solo se il reato è configurabile; non è un rimedio alternativo quando il fatto è oggettivamente inesistente per effetto di una pronuncia sopravvenuta.
  • Nelle situazioni simili, verificare sempre la data della domanda, la data di decorrenza del requisito di residenza applicabile dopo le pronunce sovraordinate, e se il soggetto rientrava nel requisito valido alla data della domanda.

Testo integrale

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