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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19970/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto commerciale tra una fornitrice di beni o servizi e una azienda sanitaria locale, nel quale era stata sottoscritta una transazione del 28 settembre 2006. La società originaria sosteneva che tale accordo fosse nullo, annullabile o comunque risolubile e chiedeva, in via sostanziale, il pagamento degli interessi moratori e accessori su fatture ritenute pagate in ritardo, oltre a una somma ulteriore a titolo di rimborso. La cessionaria dei crediti, subentrata nel giudizio, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda relativa agli interessi da ritardato pagamento di alcune fatture e mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione e falsa applicazione di norme sulla nullità e sulla transazione, sostenendo l'invalidità dell'accordo transattivo per contrasto con il d.lgs. 231/2002 e per assenza di vere reciproche concessioni; 3) vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto che l'errore dedotto dall'appellante investisse il contenuto della controversia definita transattivamente, anziché un presupposto esterno dell'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la domanda e che le doglianze erano formulate in modo generico e non autosufficiente, anche per mancata localizzazione degli atti e insufficiente specificazione del contenuto della domanda e dell'appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la transazione era validamente qualificabile come tale, poiché aveva definito una controversia sul pagamento di fatture mediante saldo immediato del capitale e rinuncia agli interessi, e che l'art. 7 del d.lgs. 231/2002 non incide sulla validità della transazione con cui il creditore rinuncia agli interessi già maturati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una valutazione sul perimetro dell'oggetto della transazione, non un fatto omesso esaminabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato della resistente è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la domanda; non basta contrapporre una critica alla motivazione per trasformarla in omissione di pronuncia.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando gli atti e i documenti richiamati non siano specificamente localizzati nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede che la mancata decisione emerga realmente dal testo della sentenza e non da una contestazione del suo contenuto motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale riguarda l'omesso esame di fatti decisivi, non una valutazione giuridica sul perimetro dell'accordo transattivo o la mera critica alla prova e alla motivazione.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di invalidità del negozio, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nel caso concreto.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza esito favorevole poiché la transazione è stata ritenuta valida.

  • art. 1418 c.c.

    La dedotta nullità del negozio è stata esclusa in presenza di un accordo transattivo validamente concluso.

  • art. 1965 c.c.

    La Corte ha ribadito la natura transattiva dell'accordo, che aveva definito una controversia mediante reciproche concessioni.

  • art. 7 d.lgs. n. 231/2002

    La norma sulla nullità delle clausole relative agli interessi non rende nulla la transazione con cui il creditore rinuncia agli interessi già maturati, trattandosi di disposizione di un diritto disponibile nell'ambito dell'accordo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non può essere dedotta quando la sentenza di merito abbia comunque preso posizione sulla domanda, anche implicitamente, e la censura si risolva in una mera contestazione della correttezza della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve individuare in modo puntuale e autosufficiente il contenuto della domanda, dell'appello e dei documenti richiamati; la mancata localizzazione degli atti determina inammissibilità o comunque rende non scrutinabile la doglianza.
  • La transazione è valida quando è riconoscibile la funzione di prevenire o definire una controversia mediante reciproche concessioni; la qualificazione formale e il contenuto sostanziale dell'accordo prevalgono sulle deduzioni generiche circa l'assenza di trattative o l'uso di moduli predisposti da una parte.
  • La nullità prevista dalla disciplina speciale sugli interessi moratori non colpisce la transazione con cui il creditore rinuncia agli interessi già maturati, perché tale rinuncia costituisce una disposizione di un diritto disponibile e può integrare la concessione propria dell'accordo transattivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare valutazioni giuridiche sul perimetro dell'oggetto transatto; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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