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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19961/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dal trasferimento di fatto del lavoratore a mansioni ritenute inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte, con conseguente domanda di accertamento del demansionamento, di reintegrazione in mansioni equivalenti e di risarcimento dei danni alla professionalità e alla salute. La Corte d'appello aveva confermato l'accertamento della dequalificazione professionale, ordinato la reintegrazione nelle mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 2012 e liquidato un danno alla professionalità; inoltre aveva riconosciuto un danno biologico in conseguenza del demansionamento. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 2103 c.c. e 19 del CCNL applicato, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non equivalenti le mansioni e quindi nel configurare il demansionamento; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando il riconoscimento e la quantificazione del danno da perdita di chance e assumendo che il lavoratore non avesse provato il pregiudizio; 3) omesso esame delle osservazioni del consulente tecnico di parte, lamentando che la decisione fosse stata fondata acriticamente sulla consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava in modo non consentito censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; ha inoltre rilevato che la doglianza sul vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme e che, comunque, l'accertamento del demansionamento era frutto di una valutazione di merito logicamente e adeguatamente motivata. Il secondo motivo è stato ritenuto non ammissibile perché la Corte territoriale si era attenuta ai principi consolidati sul danno da demansionamento: il pregiudizio non è automatico, va allegato specificamente, può essere provato anche per presunzioni e la quantificazione deve poggiare su una valutazione prudenziale degli elementi concreti; nel caso concreto il danno alla professionalità era stato ritenuto integrato e congruamente liquidato. Il terzo motivo è stato dichiarato non ammissibile perché si risolveva in un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni del consulente tecnico, quindi in una critica di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla rifusione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    non è consentito cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio di motivazione sulla medesima questione; il vizio di omesso esame non è deducibile ove operi la doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado

  • art. 2103 c.c.

    regola il divieto di demansionamento e la valutazione di equivalenza delle mansioni, accertabile in fatto dai giudici di merito

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione del CCNL e della disciplina contrattuale invocati dalla parte ricorrente

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno richiede comunque la base di un pregiudizio allegato e provato, anche per presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    il danno da demansionamento non si presume automaticamente, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato secondo le regole sull'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice può fondare il ragionamento presuntivo su nozioni di esperienza e sugli elementi di prova complessivamente acquisiti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che sovrappone, sulla medesima questione, censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, perché i due vizi presuppongono piani di controllo diversi e logicamente incompatibili.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • L'accertamento dell'equivalenza delle mansioni e della sussistenza del demansionamento è tipicamente valutazione di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non mediante richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
  • Nel demansionamento, il danno alla professionalità, biologico o esistenziale non è automatico: deve essere specificamente allegato e può essere provato anche in via presuntiva, valorizzando durata, gravità, incidenza sull'autonomia, frustrazione delle aspettative professionali ed effetti sulla vita del lavoratore.
  • Quando il giudice di merito aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio che abbia esaminato e replicato ai rilievi del consulente di parte, non è tenuto a confutare analiticamente tutte le critiche difensive, se la motivazione indica le fonti del convincimento e non è meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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