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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00518/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso del 90% di quanto pagato a titolo di IRPEF e altri tributi per gli anni 1990-1992, presentata da soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. I contribuenti sostenevano di poter beneficiare della definizione agevolata prevista dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002 anche se avevano già versato integralmente le imposte dovute. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Ufficio deduceva: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, assumendo che, anche alla luce dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, il rimborso non spettasse ai sostituiti d’imposta; 2) violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, perché il beneficio non sarebbe comunque riconoscibile a soggetti che svolgevano attività di impresa o assimilata, in contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato e con la decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la legittimazione del soggetto passivo sostanziale a chiedere il rimborso nell’ambito della sanatoria per il sisma del 1990. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva effettuato alcuna verifica sulla compatibilità del rimborso con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con i requisiti del regime de minimis, nonostante la sopravvenuta normativa interna e la decisione della Commissione UE. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto sulla natura dell’attività svolta dai contribuenti e sulla compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 consente, per chi non ha pagato, il versamento del 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, il rimborso del 90% di quanto versato; la legittimazione a chiedere il rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale destinatario del beneficio.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    È norma sopravvenuta di interpretazione/adeguamento che, nel coordinamento con il diritto UE, incide sulla spettanza del beneficio e impone di verificare la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 288 TFUE

    La decisione della Commissione UE è considerata atto vincolante e immediatamente applicabile, idoneo a operare come ius superveniens.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La misura agevolativa è stata ritenuta incompatibile perché adottata in violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • artt. 92 e 93 Trattato CE

    Richiamati per il riferimento ai regolamenti UE sugli aiuti di Stato e alle categorie di aiuti compatibili, compresi i regimi de minimis.

  • L. n. 123 del 2017

    Richiamata come conferma legislativa dell’orientamento sulla legittimazione del soggetto passivo sostanziale alla richiesta di rimborso.

  • L. n. 190 del 2014

    Richiamata anche per il rinvio della disciplina interna in attesa della verifica di compatibilità con l’ordinamento UE.

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi, la domanda di rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale che ha subito il prelievo, quale destinatario del beneficio, e non può essere negata solo per il fatto che il versamento sia stato materialmente eseguito da un sostituto d’imposta.
  • Quando interviene una disciplina sopravvenuta o una decisione della Commissione europea che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve applicare immediatamente la nuova regolazione e verificare d’ufficio la compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione.
  • In presenza di un’agevolazione fiscale potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice di merito deve accertare in concreto se ricorrano i presupposti per l’applicazione del regime de minimis o di altro regime europeo autorizzato; in difetto di tale verifica, la decisione di merito è cassabile.
  • L’accoglimento della pretesa restitutoria per contribuenti che abbiano già assolto l’imposta richiede non solo la corretta interpretazione della norma interna, ma anche la verifica che il rimborso non determini un aiuto illegittimo incompatibile con il mercato interno.
  • In sede di rinvio, il giudice deve svolgere accertamenti fattuali specifici sulla natura dell’attività svolta dal contribuente, poiché la qualificazione del reddito o dell’attività può incidere sulla compatibilità dell’agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLegge applicabile
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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