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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08173/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca contro due coniugi per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di compravendita e di un successivo atto di costituzione di fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda. I soccombenti proponevano appello, ma la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione improcedibile perché gli appellanti si erano costituiti depositando in forma cartacea copie di atti informatici senza attestazione di conformità e solo successivamente avevano depositato i duplicati informatici, quando il processo era già in fase decisoria. I ricorrenti per cassazione deducevano, con il primo motivo, nullità per violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. e degli artt. 3-bis e 9 L. 53/1994, sostenendo che la sanzione di improcedibilità non colpisce il vizio formale della costituzione se l'appello è stato depositato tempestivamente, che la legge consente il deposito cartaceo quale equipollente e che la mancata contestazione dell'appellata avrebbe sanato ogni irregolarità; con il secondo motivo denunciavano la violazione degli artt. 101 e 153 c.p.c., lamentando la mancata attivazione di un contraddittorio sulla questione d'ufficio e la mancata concessione di un termine per sanare il vizio, oltre al mancato rilievo del legittimo affidamento processuale e della successiva produzione dei documenti digitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello è stata ritenuta erronea perché ha applicato l'improcedibilità a un'irregolarità formale della costituzione in appello, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la sanzione opera solo se la costituzione non è avvenuta nel termine, non se vi è un mero difetto di forma sanabile per raggiungimento dello scopo, specie quando l'appellato si è costituito senza eccepire tempestivamente il vizio e dagli atti è desumibile la tempestività della notifica.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria proposta in primo grado per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo del debitore.

  • art. 347 c.p.c.

    la sanzione di improcedibilità è collegata solo all'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non alla mera inosservanza delle forme del deposito.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel censurare la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    invocato nel procedimento d'appello per il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della possibilità di sanare il vizio processuale mediante assegnazione di un termine.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come fonte del principio di sanabilità delle nullità per raggiungimento dello scopo.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato per il termine di costituzione dell'appellante e il suo dies a quo dalla notificazione perfezionata nei confronti dell'appellato.

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'eventuale vizio di costituzione andava rilevato entro l'udienza di comparizione.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla notificazione telematica degli atti processuali.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    interpretato dalla Corte territoriale come fonte di un obbligo di deposito telematico; la Cassazione ha ricondotto la violazione, se esistente, a un vizio formale sanabile e non a improcedibilità automatica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la sanzione di improcedibilità è prevista per la mancata costituzione nel termine, non per il mero difetto di forma della costituzione tempestiva.
  • Se l'appellante si costituisce nei termini ma deposita una copia analogica di atti notificati telematicamente senza le prescritte attestazioni di conformità, il vizio è soggetto al regime generale delle nullità e può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
  • La sanatoria è configurabile quando dagli atti risulti comunque la tempestività della notificazione dell'atto di appello e l'appellato si sia costituito senza contestare tempestivamente la regolarità della costituzione o la conformità della copia all'originale.
  • La tardiva eccezione dell'appellato sulla regolarità della costituzione non può essere utilizzata per far derivare l'improcedibilità di un appello già tempestivamente proposto e ritual­mente portato a conoscenza della controparte.
  • In materia di deposito e notificazione telematica, il formalismo processuale non può essere applicato in modo da sacrificare irragionevolmente il diritto di impugnazione quando lo scopo dell'atto risulti comunque raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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