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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9891/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998, emesso a seguito di verifica fiscale e di rettifica della dichiarazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA. L'accertamento contestava spese non deducibili e, in materia IVA, indebite detrazioni, omessa indicazione dell'imposta su operazioni imponibili, omesse annotazioni di fatture intracomunitarie e presentazione di elenchi Intrastat incompleti o inesatti, nel contesto di una frode realizzata anche mediante società cartiere e false dichiarazioni d'intento. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio, con sentenza depositata il 4 ottobre 2010, accolse l'appello dell'Agenzia e rigettò quello incidentale della società, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e ravvisando la partecipazione consapevole della contribuente alle operazioni fraudolente, anche in ragione del vantaggio economico conseguito, della ripetizione delle false dichiarazioni d'intento e della mancata prova documentale dell'estraneità. In cassazione la società ha formulato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno relativo al difetto di motivazione dell'avviso, non impugnato dall'Agenzia; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia; (3) vizio motivazionale sulla sufficienza della motivazione dell'avviso e sulla conoscenza del processo verbale di constatazione, deducendo che la questione sarebbe coperta da giudicato; (4) omessa o insufficiente motivazione, in relazione agli artt. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, circa la consapevolezza della frode, la documentazione prodotta e il decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Il primo e il terzo sono stati ritenuti infondati e, per alcuni profili, inammissibili: la CTR, esaminando nel merito la sufficienza della motivazione dell'avviso, aveva implicitamente respinto la relativa eccezione; inoltre, le censure che prospettavano insufficienza motivazionale o chiedevano una nuova valutazione dei fatti non erano ammissibili nei termini proposti. È stata considerata irrilevante la svista della CTR nel menzionare un appello incidentale della società che non era stato proposto. Il secondo motivo è stato respinto perché l'esame del merito dell'appello dell'Agenzia implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Anche il quarto motivo è stato respinto: era inammissibile nella parte in cui sollecitava un nuovo accertamento di fatto ed era infondato perché la motivazione della CTR, sebbene sintetica, era sufficiente. In particolare, la partecipazione attiva alle operazioni, il vantaggio economico ottenuto mediante l'acquisto della merce a condizioni più favorevoli e il rapporto sistematico con una pluralità di società cartiere erano elementi idonei a sostenere la consapevolezza della frode. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Ciò posto, entrambe le censure in esame sono nondimeno infondate, essendosi la CTR pronunciata – con motivazione conforme a diritto – sul merito della questione della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, dunque con implicito rigetto dell’eccezione qui in discorso.

    L'esame nel merito della questione controversa può integrare un rigetto implicito dell'eccezione, escludendo l'omessa pronuncia denunciata.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Invero, in disparte la svista in cui è incorsa la CTR laddove ha rigettato l'“appello incidentale” mai interposto dalla società, deve rammentarsi che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicchè nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge

    Le censure in cassazione devono essere riconducibili in modo immediato e inequivoco a uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.; non occorrono formule sacramentali o l'indicazione numerica, ma la denuncia di omessa pronuncia deve riferirsi univocamente alla nullità della decisione. È inammissibile la censura che, pur prospettando omessa pronuncia, si limiti a lamentare motivazione mancante o insufficiente oppure deduca soltanto violazione di legge.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La CTR ha motivato circa la consapevolezza della società in ordine al sistema fraudolento richiamando, tra l’altro, la circostanza che questa aveva partecipato attivamente “a tutte le operazioni fraudolente poste in essere dal sistema adottato” e il vantaggio economico che la società ne aveva tratto (pagamento della merce a costi più favorevoli e con l’IVA al 19 per cento) (p. 5 della sentenza).

    Nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo richiamato dalla norma, la partecipazione attiva alle operazioni fraudolente e il vantaggio economico conseguito possono concorrere, insieme agli altri elementi di fatto, a fondare l'accertamento della consapevolezza della frode.

  • art. 54, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Orbene – come del resto già osservato dalla Sezione (Sez. 5, 17 luglio 2014, n. 16322) in una consimile fattispecie relativa ad altro analogo accertamento che ha a suo tempo interessato Meridian Trading Company s.r.l. (poi Meridian Duty Free s.p.a.) per il recupero a tassazione dell’IVA su ricavi non dichiarati e costi non deducibili nel contesto di operazioni fraudolente poste in essere con società “cartiere” collegate tra loro -, tale modalità è indizio grave della consapevolezza della frode, tanto più quando si tratti di una relazione sistematica con una pluralità di società cartiere.

    La relazione sistematica con una pluralità di società cartiere, nel quadro delle operazioni fraudolente accertate, costituisce un indizio grave della consapevolezza della frode rilevante ai fini dell'accertamento IVA.

  • art. 377, comma 2, c.p.c.

    Il collegio ha pertanto ritenuto, a fini di garanzia del diritto di difesa e dell’integrità del contraddittorio in vista della discussione pubblica della causa, di differire la pubblica udienza per la comunicazione al curatore fallimentare onde consentire la nomina di un nuovo difensore

    Quando, nelle verifiche per gli adempimenti previsti dalla disposizione, emerge che l'unico difensore è stato cancellato dall'albo e che è stato nominato un curatore fallimentare, il differimento dell'udienza per permettere la nomina di un nuovo difensore è adottato a tutela del diritto di difesa e dell'integrità del contraddittorio.

Massime di principio

  • L'esame nel merito di una questione da parte del giudice può implicare il rigetto dell'eccezione che la riguarda, senza che ricorra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere ricondotte in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; una doglianza che richieda una nuova valutazione dei fatti o si limiti a contestare la sufficienza della motivazione fuori dai limiti consentiti è inammissibile.
  • La partecipazione attiva a un sistema di operazioni fraudolente e il vantaggio economico che ne deriva sono elementi idonei a sostenere la consapevolezza della frode fiscale; tale valore indiziario è particolarmente significativo in presenza di rapporti sistematici con una pluralità di società cartiere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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