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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29551/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un'intimazione di pagamento. La controversia originava da un ricorso della società contribuente contro l'intimazione, deducendo difetto di motivazione dell'atto, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dei termini e dell'autorità competente, nonché nullità per mancata notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti e prescrizione delle pretese. La CTR aveva ritenuto prescritto il credito perché l'agente non avrebbe provato la regolare notifica delle cartelle, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta. Con unico motivo l'agente della riscossione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della notifica delle cartelle nonostante la produzione dell'avviso di ricevimento, idoneo a dimostrare il perfezionamento della notificazione e la data, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per la notifica della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è data dalla produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia della cartella; una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo dalla prova, a carico del contribuente, dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione. Nel caso concreto l'agente aveva prodotto l'avviso di ricevimento da cui risultava la notifica della cartella il 17 giugno 2003 presso la sede legale della società e la ricezione da parte di soggetto legittimato. Ne è derivato che il credito portato dalla cartella non era prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Per la notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia della cartella.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato ai fini della dedotta prescrizione decennale del credito portato dalla cartella.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta; la presunzione è superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di averne cognizione.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato per qualificare la notifica della cartella presso la sede legale della società destinataria.

Massime di principio

  • In materia di cartella esattoriale, la prova della regolare notificazione e della data di notifica può essere fornita dall'agente della riscossione mediante l'avviso di ricevimento, non essendo necessario depositare anche la copia integrale della cartella.
  • Quando l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di conoscerlo.
  • Se la notifica della cartella risulta provata, la pretesa iscritta non può essere dichiarata prescritta sulla sola base dell'asserita mancanza di prova della notificazione.
  • In tema di prova della notifica degli atti della riscossione, rileva il principio di vicinanza della prova, ma non fino al punto di imporre all'agente la produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli idonei a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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