Cassazione Civile, Ordinanza n. 33348/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore per il pagamento di somme dovute a seguito dell'inadempimento di un mutuo garantito. Il debitore opponente deduceva, tra l'altro, di non aver sottoscritto la fideiussione, la carenza di potere del soggetto che aveva conferito il mandato difensivo, l'insussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile della banca a escutere la garanzia perché il credito era già assistito da ipoteca, nonché la decadenza della banca dal diritto di agire per non avere tempestivamente escusso il debitore principale. La Corte d'appello, applicando la ragione più liquida, ha accolto l'opposizione ritenendo nulla, come clausola abusiva inserita in contratto del consumatore, la clausola della fideiussione che derogava all'art. 1957 c.c. e che escludeva l'obbligo della banca di escutere tempestivamente debitore, fideiussore o altri garanti. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la domanda/eccezione di nullità consumeristica fosse stata proposta tardivamente oltre le preclusioni istruttorie e che la Corte d'appello avesse erroneamente presupposto la qualità di consumatore del fideiussore senza consentire prova contraria; 2) nullità della sentenza e vizi motivazionali per violazione degli artt. 101, 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere il giudice di merito dato per acquisita la qualità di consumatore e non avere ammesso la prova della qualità di non consumatore o della trattativa individuale sulla clausola. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la nullità della clausola abusiva in contratto del consumatore è eccezione in senso lato e non è preclusa dalle decadenze assertive, che il professionista deve provare la trattativa individuale, seria ed effettiva quale fatto impeditivo della vessatorietà, e che nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto né dimostrato di essere stata impedita dal fornire tale prova. Ha inoltre escluso l'applicabilità del prospective overruling, trattandosi di mutamento giurisprudenziale riguardante norme sostanziali e non regole del processo. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con applicazione delle sanzioni previste per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo per nullità della clausola di fideiussione ritenuta abusiva nei confronti del consumatore. Ha anche condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, richiamando il meccanismo sanzionatorio connesso alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 che si intende derogato"
La clausola che deroga all'obbligo di tempestiva escussione del debitore e dei garanti è stata considerata clausola potenzialmente abusiva e quindi nulla se inserita in un contratto del consumatore.
Richiamato come parametro di nullità della clausola vessatoria nel contesto consumeristico.
artt. 33, lett. t), 34, comma 5, e 36, comma 3, d.lgs. 206/2005
Richiamati quale disciplina delle clausole abusive e della nullità di protezione applicabile al fideiussore qualificato consumatore.
art. 34, comma 4, d.lgs. 206/2005
La parte ricorrente sosteneva la necessità di provare trattative individuali e la Corte ha ribadito che tale prova incombe sul professionista per escludere la vessatorietà.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività della domanda/eccezione, ma la Corte ha ritenuto che la nullità consumeristica sia eccezione in senso lato non preclusa dalle decadenze assertive.
Richiamato come dedotto vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
Richiamati in relazione alla valutazione della prova e all'onere probatorio, senza che la censura fosse accolta.
La Corte ha ribadito che spetta al professionista/proponente la prova della trattativa individuale, seria ed effettiva quale fatto impeditivo della vessatorietà.
Il contraddittorio ex comma 2 va attivato solo se il giudice rileva d'ufficio una questione; non quando la questione sia introdotta da una parte.
Richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma la censura è stata disattesa.
Richiamato come norma sulla motivazione, non ritenuta violata.
art. 111 Cost.
Invocato per dedurre vizio motivazionale, ma il ricorso è stato respinto.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal comma 3 richiamato dalla Corte.
Applicati in conseguenza della conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c., quali conseguenze della valutazione di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto del consumatore è eccezione in senso lato e può essere rilevata/accertata anche oltre le preclusioni assertive del processo, purché la questione risulti introdotta nel giudizio.
- Nel contratto di fideiussione, la qualità di consumatore del garante va valutata con riferimento alla sua posizione nel rapporto di garanzia e non automaticamente in base alla natura del rapporto principale garantito.
- La prova della trattativa individuale, seria ed effettiva che possa escludere l'abusività della clausola incombe sul professionista, quale fatto impeditivo della nullità di protezione.
- Il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. deve essere attivato solo quando il giudice intenda decidere su una questione rilevata d'ufficio; non è necessario quando la questione sia stata introdotta da una parte.
- Il prospective overruling non si applica ai mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, ma solo a quelli su regole del processo idonei a precludere il diritto di azione o difesa.
- La parte che lamenti di essere stata preclusa nella prova contraria deve indicare specificamente il concreto impedimento subito; in mancanza, la censura non è accoglibile.
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