Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31015/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un'ordinanza-ingiunzione per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici ha proposto opposizione davanti al giudice di merito, deducendo: (i) l'illegittimità del provvedimento per asserita incompetenza del viceprefetto che lo aveva sottoscritto, in mancanza di specifica delega; (ii) la mancata prova o contestazione idonea della regolarità della segnaletica stradale; (iii) l'insussistenza di un concreto intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici; e, in cassazione, ha articolato quattro motivi. Il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali per il mancato reperimento in atti della richiesta di esibizione della delega, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto compiere ricerche del documento, e ha poi riproposto la censura di incompetenza del funzionario firmatario. Il secondo motivo ha lamentato omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata presegnalazione del dispositivo elettronico di rilevamento. Il terzo motivo ha denunciato extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il tribunale avesse deciso su questioni non devolute in appello. Il quarto motivo ha censurato l'interpretazione dell'atto di appello, subordinatamente ai motivi precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sul mancato reperimento della richiesta di esibizione della delega, perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su quel profilo ma aveva invece affermato positivamente la competenza del viceprefetto. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla competenza del funzionario, affermando che il viceprefetto, quale dirigente titolare dell'area funzionale preposta all'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, poteva adottare l'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni del Codice della strada, essendo irrilevante l'assenza di una delega espressamente menzionata quando il potere deriva direttamente dalla legge e dalle funzioni dirigenziali conferite. Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto l'omessa pronuncia ma ha deciso direttamente nel merito, poiché la questione era di puro diritto e manifestamente infondata: la presegnalazione del dispositivo elettronico non è richiesta per le violazioni contestate, ma solo per quelle specificamente previste dal Codice della strada richiamate dalla giurisprudenza citata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto denunciava un vizio processuale in astratto senza allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autonomia rispetto ai motivi secondo e terzo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 14, Codice della strada

    Norma violata con la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 213 c.p.c.

    Indicato come potere del giudice di acquisire informazioni presso l'amministrazione quando l'opponente non riesca a procurarsi la relativa attestazione.

  • art. 23, comma 6, L. n. 689 del 1981

    Richiamato come base dei poteri istruttori del giudice nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 1, 2 e 14, d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139

    Fondano le funzioni dirigenziali del viceprefetto e la legittimazione all'adozione di atti a rilevanza esterna nell'area funzionale di appartenenza.

  • art. 142 Codice della strada

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per delimitare i casi in cui è richiesta presegnalazione del dispositivo.

  • art. 148 Codice della strada

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per delimitare i casi in cui è richiesta presegnalazione del dispositivo.

  • art. 176 Codice della strada

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per delimitare i casi in cui è richiesta presegnalazione del dispositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare decisione su questioni non devolute.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare decisione su questioni non devolute.

  • art. 111 Cost.

    Utilizzato per giustificare la decisione nel merito in presenza di omessa pronuncia, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito senza rinvio su questioni di diritto non bisognose di ulteriori accertamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi impugna un'ordinanza-ingiunzione per difetto di delega o competenza del funzionario firmatario deve confrontarsi con la presunzione di legittimità dell'atto e con il principio per cui il potere di firma può discendere direttamente dall'assetto normativo delle funzioni dirigenziali, senza necessità che la delega sia espressamente richiamata se il soggetto agisce nell'ambito dell'area funzionale attribuitagli.
  • In caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere direttamente la questione nel merito quando si tratta di un tema di puro diritto, non richiedente ulteriori accertamenti di fatto, e la soluzione sia manifestamente corretta.
  • La deduzione di un vizio processuale è inammissibile se formulata in astratto e senza allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
  • La presegnalazione del dispositivo elettronico di accertamento non costituisce un requisito generale di validità della sanzione amministrativa per violazioni del Codice della strada, ma è richiesta solo nei casi specificamente previsti dalla disciplina richiamata dalla giurisprudenza.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorrente che contesti la regolarità della segnaletica o dell'accertamento deve offrire elementi idonei a superare la presunzione di regolarità dell'operato della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.