Cassazione Civile, Ordinanza n. 33394/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un intervento economico predisposto dalla Provincia a favore di imprese danneggiate dai nubifragi del novembre 2004, attuato mediante convenzione con una banca e copertura degli interessi passivi da parte dell’ente. Una ditta individuale aveva ottenuto il finanziamento, assistito da polizza fideiussoria, ma non aveva pagato alcune rate; la Provincia aveva quindi corrisposto alla banca gli importi insoluti e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del beneficiario per il recupero di quanto asseritamente pagato. L’opponente aveva chiesto di accertare l’insussistenza del credito e aveva proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per i danni derivanti dall’ingiunzione. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo non provata la pretesa creditoria della Provincia. In appello la Provincia sosteneva che la documentazione prodotta dimostrasse sia la propria legittimazione/qualità di creditrice per surrogazione o comunque per il rapporto di garanzia, sia il quantum dovuto, e censurava la sentenza per violazione degli artt. 99, 112, 346, 115 e 116 c.p.c. e per travisamento delle prove. In particolare: lamentava ultrapetizione per avere la Corte d’appello esaminato una questione che sarebbe stata solo assorbita in primo grado; deduceva che la contestazione del debitore non era stata ritualmente riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; sosteneva che le determine dirigenziali e i mandati di pagamento provassero l’effettivo versamento della somma ingiunta; e affermava che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la riferibilità dei pagamenti alla singola posizione debitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa ultrapetizione e sulla violazione dell’art. 346 c.p.c., osservando che la contestazione del debitore riguardava il merito della prova del credito e, in quanto contestazione dei fatti costitutivi della domanda, non era soggetta alla disciplina delle eccezioni in senso stretto; ha inoltre chiarito che, ove il primo giudice non abbia esaminato una questione rilevabile d’ufficio, questa resta devoluta al giudice d’appello. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la valutazione della documentazione e della sequenza dei numeri identificativi dei debitori appartiene al giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione. Nulla è stato liquidato per le spese, perché l’intimato non ha svolto difese; è stato infine dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che la Corte territoriale sia incorsa in ultrapetizione, poiché il giudice può esaminare i fatti costitutivi della domanda nei limiti del thema decidendum effettivamente controverso.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La Corte esclude la violazione, ritenendo che l’esame della contestazione sul quantum non abbia introdotto una domanda diversa da quella proposta.
le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate
La norma opera per le eccezioni in senso stretto già esaminate o respinte in primo grado; non impedisce la devoluzione in appello delle mere difese o delle contestazioni dei fatti costitutivi non definite dal primo giudice.
È richiamato per affermare che, se un’eccezione è stata decisa in primo grado, la sua devoluzione in appello richiede appello incidentale della parte vittoriosa sul punto.
È evocato per chiarire che la possibilità di rilievo officioso in appello dipende dalla natura dell’eccezione e dal potere del giudice di rilevarla d’ufficio.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della censura di travisamento/prova, ma la Corte reputa la doglianza inammissibilmente diretta contro un accertamento di fatto.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo tratta come censura alla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale/di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di nullità processuale dedotti dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Censurato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla garanzia prestata per il finanziamento.
Censurato dalla ricorrente come norma sulla surrogazione invocata per fondare il credito della Provincia.
Citato dall’opponente nella domanda riconvenzionale risarcitoria, ma senza che la sentenza ne dia specifica applicazione sostanziale nel decisum.
Massime di principio
- La contestazione dell’esistenza o del quantum del credito azionato non integra, di regola, un’eccezione in senso stretto soggetta alla preclusione dell’art. 346 c.p.c., ma attiene alla negazione dei fatti costitutivi della domanda e può essere scrutinata dal giudice d’appello se rilevata in causa.
- Le questioni o eccezioni non esaminate dal primo giudice restano devolute al giudice d’appello; la preclusione da mancata riproposizione opera solo per i punti già decisi, espressamente o implicitamente, dal giudice di primo grado, e solo nei limiti in cui si tratti di eccezioni riservate alla parte.
- La deduzione di ultrapetizione non può fondarsi sul fatto che il giudice abbia valutato la prova di un fatto costitutivo contestato: la verifica della sufficienza probatoria rientra nel potere-dovere del giudice di accertare i fatti posti a base della domanda.
- La valutazione circa la riferibilità di documenti di pagamento a una specifica posizione debitoria e la lettura della sequenza identificativa dei debitori costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti.
- La censura di travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato la documentazione e motivato la propria conclusione sulla sua non univoca riferibilità al credito azionato.
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