Sentenza n. 1327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro l’ordine di introito relativo al canone demaniale marittimo e all’indennizzo per difformità, riferiti all’anno 2020.
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale il privato
La controversia
Roma Capitale ha dedotto un unico motivo di appello, lamentando l’erronea qualificazione del rapporto concessorio come proroga anziché come rinnovo e, conseguentemente, l’erronea esclusione dell’effetto acquisitivo al Demanio delle opere realizzate dal concessionario ai sensi degli artt. 29 e 49 cod. nav. Il Comune ha sostenuto che la scadenza della concessione originaria e il successivo rilascio della licenza di rinnovo avrebbero determinato l’inizio di un distinto rapporto concessorio, con acquisizione delle opere e applicazione dei criteri OMI per la determinazione del canone. L’Associazione ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi assorbiti in primo grado: difetto di comprensibilità dei calcoli relativi alla superficie avente destinazione commerciale e all’aumento del canone; mancata considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla fruizione dei beni e sull’attività esercitata; violazione del principio di corrispettività nella determinazione del canone.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale limitatamente alla qualificazione giuridica delle opere indicate nella licenza di rinnovo: l’atto menzionava 1.252 mq occupati da pertinenze demaniali, sicché tali manufatti dovevano ritenersi acquisiti al Demanio ai sensi degli artt. 29 e 49 cod. nav. e assoggettati ai criteri OMI per la determinazione del canone. Tuttavia, ciò non ha comportato la riforma dell’esito favorevole all’Associazione. Il Collegio ha ritenuto fondati anche i motivi riproposti relativi al difetto di motivazione e alla mancata considerazione dell’emergenza COVID-19. L’ordine di introito non consentiva di ricostruire il calcolo delle superfici commerciali, perché le misurazioni indicate non erano congruenti con la licenza di rinnovo; il generico richiamo a una perizia tecnica asseverata non soddisfaceva i requisiti della motivazione per relationem, non essendone indicati gli estremi né assicurata la disponibilità. Anche il calcolo dell’indennizzo per difformità risultava non intelligibile. Quanto al COVID-19, il riferimento alla riduzione della valenza turistica da alta a normale non dimostrava che l’amministrazione avesse effettivamente considerato l’incidenza dell’emergenza sull’attività e sui periodi di limitazione o interruzione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata con diversa motivazione, con obbligo per Roma Capitale di riesercitare il potere, esponendo dettagliatamente i calcoli e dimostrando la considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
La qualificazione dei manufatti come pertinenze demaniali comporta la loro riconduzione al Demanio e rileva ai fini della determinazione del canone concessorio.
Le opere realizzate dal concessionario, una volta verificatisi i presupposti dell’acquisizione, sono devolute al Demanio; i manufatti qualificati come pertinenze demaniali devono essere considerati nel calcolo del canone.
art. 1, comma 251, lett. c), n. 1, l. n. 296/2006
La determinazione del canone deve tenere conto, nei casi previsti, della riduzione o limitazione dell’utilizzazione dei beni demaniali, inclusa l’incidenza dell’emergenza epidemiologica sull’attività esercitata.
Le censure assorbite in primo grado possono essere ritualmente riproposte con memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio; l’appello incidentale è, a tal fine, strumento sovrabbondante.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo quantifica un canone demaniale sulla base di superfici e qualificazioni tecniche, deve esporre in modo intelligibile i dati utilizzati, il metodo di calcolo e la loro coerenza con gli atti concessori; l’incongruenza tra le superfici indicate nell’atto impositivo e quelle risultanti dalla concessione determina difetto di motivazione.
- Il generico richiamo a una perizia tecnica asseverata non integra una valida motivazione per relationem se l’atto non ne indica gli estremi e non rende il documento conoscibile o disponibile al destinatario.
- La qualificazione dei manufatti come pertinenze demaniali ai sensi degli artt. 29 e 49 cod. nav. comporta la loro considerazione come beni acquisiti al Demanio ai fini della determinazione del canone concessorio, anche quando la controversia riguarda la qualificazione del rapporto concessorio come rinnovo o proroga.
- La pubblica amministrazione, nel determinare il canone concessorio, deve dimostrare concretamente di avere considerato le limitazioni o interruzioni dell’utilizzazione del bene derivanti da un’emergenza epidemiologica; il mero richiamo alla riduzione della valenza turistica dell’area non è sufficiente se non consente di collegare tale riduzione all’effettiva incidenza sull’attività del concessionario.
- Nel giudizio d’appello, le censure assorbite in primo grado possono essere ritualmente riproposte con memoria depositata entro il termine previsto per la costituzione dell’appellato, senza necessità di proporre un autonomo appello incidentale notificato.
- Il giudice può confermare l’accoglimento del ricorso di primo grado con diversa motivazione, quando l’atto impugnato resta illegittimo per vizi ulteriori rispetto a quello individuato dal primo giudice e l’amministrazione deve quindi riesercitare il potere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →