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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.02.2023, e notificata in forma esecutiva il 20.03.2025.

Giustizia amministrativa202501316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente con accredito di 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dalla normativa scolastica, con accredito o assegnazione complessiva di 3.000 euro, da utilizzare entro il ventiquattresimo mese decorrente dalla costituzione della carta. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la domanda perché il ricorrente aveva provato sia il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che il Ministero avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia successiva ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e stabilendo che si attivi su istanza del ricorrente nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di costituzione imposto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione debitrice, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando dalla documentazione processuale non risulta l’adempimento dell’amministrazione agli obblighi puntualmente imposti da un giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per l’adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza della parte vittoriosa e assegnandogli un ulteriore termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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