Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 14 novembre 2024 n. 700

Giustizia amministrativa202501275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 14 novembre 2024 n. 700, recante il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, passata in giudicato e non impugnata, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito complessivo di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 novembre 2024 e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito né ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta del docente della ricorrente la somma di 1.000 euro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando le relative statuizioni impongano obblighi di conformazione alla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del docente, oggetto dell’obbligo di accredito imposto al Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia contenga statuizioni rimaste ineseguite a carico dell’amministrazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare, in particolare, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine ultimativo e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successivo esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione che il suo intervento sia attivato su istanza della parte vittoriosa dopo la vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.