Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 3 novembre 2023 n. 502
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 502 del 3 novembre 2023, relativa all'accredito di euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato e non impugnata, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente euro 2.000,00, oltre accessori e spese. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2025; decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso di ottemperanza. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'eventuale applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando l'assenza di prova dell'adempimento e ha ordinato al Ministero di accreditare euro 2.000,00 sul portafoglio carta docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivare su istanza del ricorrente e con ulteriore termine di sessanta giorni. Ha negato, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
“al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la sua applicazione è stata esclusa allo stato, senza preclusione di una successiva rivalutazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, successivo alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, costituisce presupposto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma oggetto del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, richiamate dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo contiene obblighi puntuali a carico dell'amministrazione.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, per l'esecuzione coattiva, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito e in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine perentorio o ultimativo, individuando in modo concreto l'attività dovuta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di delega sotto la responsabilità del commissario.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice ritenga, allo stato, sufficiente la nomina del commissario ad acta; la questione può essere rivalutata successivamente in caso di persistente inadempimento o mancata collaborazione dell'amministrazione.
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