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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2024, n. 103.

Giustizia amministrativa202501255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro sulla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito della somma, oltre agli accessori. Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché risultavano dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Il TAR ha ordinato l’accredito di 500 euro sul portafoglio Carta del docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e subdelega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione commissariale. Non è stata inizialmente fissata un’ulteriore somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, al rimborso del contributo unificato e al pagamento della somma di 500 euro, oltre accessori, ai procuratori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta. La fissazione della somma coercitiva prevista dal comma 4, lett. e), non è automatica, potendo essere esclusa quando la nomina del commissario sia ritenuta sufficiente allo stato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso costituisce presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano provati il giudicato, la notificazione della pronuncia all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi specificamente imposti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite, fissando un termine perentorio o ultimativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, per l’eventualità che l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato; il commissario può essere autorizzato a delegare o subdelegare l’attività esecutiva sotto la propria responsabilità.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere, allo stato, non necessaria la contestuale fissazione della somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale misura può essere rivalutata successivamente qualora l’amministrazione non collabori all’esecuzione commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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