Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 24/01/2024 e notificata il 27/04/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta, all’accredito delle somme e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la domanda perché la ricorrente aveva dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che il Ministero avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente dopo la scadenza inutilmente decorsa del termine e provveda entro ulteriori 60 giorni. La penalità di mora è stata negata, allo stato, perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura idonea a fronteggiare l’eventuale perdurante inadempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lettera e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di disporre, su richiesta, una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per applicarla, in considerazione della nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, requisito di ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione obbligata, previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l’amministrazione non dimostri o non risulti aver adempiuto alle obbligazioni imposte da un giudicato del giudice ordinario nei suoi confronti, il giudice amministrativo deve dichiararne l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta costituisce una misura idonea a fronteggiare l’eventuale ulteriore inerzia dell’amministrazione; tale nomina può giustificare, almeno allo stato, il mancato riconoscimento contestuale di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
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