Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.02.2024, e notificata in forma esecutiva il 27.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del giudice ordinario, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito o assegnazione dell’importo complessivo di 2.000 euro, da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha verificato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come convertito dalla l. n. 30/1997. Dalla documentazione prodotta non risultava l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo alla costituzione della Carta elettronica e all’accredito o assegnazione della somma di 2.000 euro secondo le modalità stabilite dal giudicato. Per l’eventualità di mancato adempimento, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, disponendo che il commissario si attivi, su istanza del ricorrente, dopo la scadenza infruttuosa del termine e provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Il giudicato impone che la Carta elettronica sia costituita e utilizzata secondo le modalità previste da tali disposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione debitrice, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come convertito dalla l. n. 30/1997.
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione agli obblighi conformativi e patrimoniali derivanti da una sentenza passata in giudicato; la mancata esecuzione risultante dalla documentazione processuale giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
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