Cassazione Penale, Sentenza n. 27251/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato tratto a giudizio per detenzione ai fini di spaccio di circa due grammi di cocaina, suddivisi in sette involucri e occultati in un finto accendino, fatti avvenuti a Chieti il 10 agosto 2022. Il Tribunale, nel rito abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, applicando la sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione del solo imputato, ha invece revocato d'ufficio la sospensione condizionale, ritenendo che il beneficio fosse stato concesso nonostante risultasse dal casellario una precedente fruizione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 597, comma 3, c.p.p., poiché la revoca del beneficio sarebbe stata disposta senza impugnazione del pubblico ministero; 2) erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che il solo dato quantitativo e il confezionamento non bastassero a dimostrare la destinazione allo spaccio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la modestissima quantità di stupefacente e l'assenza di ulteriori indici di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo sul primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, eliminando tale statuizione perché adottata in violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius, essendo stato proposto appello dal solo imputato. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi, ritenendo che essi mirassero a una rivalutazione del merito e non evidenziassero vizi di legittimità. La condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio e il diniego dell'art. 131-bis c.p. sono quindi rimasti fermi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte considera legittima la qualificazione della condotta come detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando la valutazione di merito è sorretta da elementi convergenti e non manifestamente illogici, non essendo consentita in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.
In appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, è preclusa la revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, perché ciò violerebbe il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius.
Se la sospensione condizionale è stata concessa in presenza di una causa ostativa, ma il giudice d'appello non è investito del punto dall'impugnazione del pubblico ministero, l'eventuale rimedio non è la revoca in appello, bensì l'intervento del giudice dell'esecuzione.
La particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi, in modo non illogico, le modalità della condotta, la qualità della sostanza, il numero delle dosi e l'abitualità della condotta.
La Corte richiama il limite del giudizio di cassazione, che non consente una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- In grado di appello, la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta d'ufficio se l'impugnazione è proposta dal solo imputato; la correzione di un'eventuale illegittima concessione del beneficio spetta al giudice dell'esecuzione quando il punto non sia devoluto al giudice di secondo grado.
- La violazione del divieto di reformatio in peius ricorre anche quando la statuizione peggiorativa riguardi un beneficio penale e non la sola pena principale, se essa incide in senso sfavorevole sulla posizione dell'imputato senza corrispondente impugnazione del pubblico ministero.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso è inammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa degli indizi e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- La destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente può essere desunta dal complesso degli indici fattuali ritenuti dal giudice di merito, quali confezionamento in dosi, modalità di occultamento, contesto di osservazione e dichiarazioni dell'acquirente; tali apprezzamenti non sono censurabili se sorretti da motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi concreti quali la qualità della droga, il numero delle dosi, le modalità della condotta e l'abitualità dell'azione, senza che il giudice di legittimità possa sostituire una propria diversa valutazione.
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