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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25168/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per reati in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna fosse fondata su prove non certe in ordine alla cessione della sostanza, che vi fosse contraddizione tra le decisioni di primo e secondo grado, e che la motivazione fosse apodittica, oltre a lamentare travisamento della prova sulla finalità di spaccio. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la mancanza di motivazione sull'aumento per la continuazione; secondo la difesa, l'imputato avrebbe acquistato droga per uso personale e seguito un percorso terapeutico al SERT.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla contraddittorietà tra le sentenze di merito non fosse ammissibile, perché la contraddittorietà rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve essere interna alla sentenza impugnata e non può consistere nella diversa valutazione dello stesso fatto da parte di primo e secondo grado. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sulla destinazione a spaccio, fondata sul verbale di arresto, sulle dichiarazioni dell'acquirente e sulle modalità di confezionamento e parcellizzazione della sostanza, nonché sull'esclusione dell'uso di gruppo. Le censure sulle attenuanti generiche, sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e sull'aumento per continuazione sono state ritenute in parte non confrontate con la motivazione della sentenza e in parte nuove, perché non emergeva che fossero state specificamente dedotte nei precedenti gradi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per condotte in materia di stupefacenti finalizzate allo spaccio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la contraddittorietà della motivazione deve essere interna alla sentenza impugnata, non potendo consistere nel mero dissenso tra le decisioni di primo e secondo grado

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante invocata per la modesta quantità di stupefacente detenuto; la censura è stata reputata nuova e quindi inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la contraddittorietà della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve essere interna alla sentenza impugnata; non è deducibile come vizio la sola difforme valutazione dello stesso fatto operata dai giudici di primo e secondo grado.
  • La motivazione sulla destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente può ritenersi congrua quando sia sorretta da elementi convergenti quali il verbale di arresto, le dichiarazioni dell'acquirente, le modalità di confezionamento e frazionamento della droga e l'assenza di una specifica smentita dell'ipotesi difensiva dell'uso personale o di gruppo.
  • Le censure relative al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o se prospettano per la prima volta in cassazione questioni non risultanti come già dedotte nei gradi di merito.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, il ricorrente deve indicare in modo puntuale dove e come la questione sia stata già devoluta al giudice di merito; in difetto, la doglianza è nuova e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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