Cassazione Civile, Ordinanza n. 06501/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni soci esclusi da una cooperativa sociale, della deliberazione di esclusione adottata il 31/05/2017. Il collegio arbitrale aveva respinto l'eccezione della cooperativa di decadenza dall'impugnazione e aveva accolto nel merito le domande dei soci, reintegrandoli nella compagine sociale e condannando la cooperativa al risarcimento del danno morale e alle spese arbitrali. La cooperativa aveva quindi impugnato il lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello, che aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione la cooperativa deduceva, con due motivi poi esaminati congiuntamente, l'omesso esame di un fatto rilevante e la violazione dell'art. 828 c.p.c. per violazione di norme di diritto, lamentando che la Corte d'appello non avesse verificato la tempestività dell'impugnazione dei soci esclusi e, in particolare, la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 2533 c.c. e dallo statuto per opporsi alla delibera di esclusione. Sosteneva che la comunicazione della delibera avrebbe avuto funzione di rendere note le ragioni dell'esclusione e di far decorrere il termine per l'impugnazione, mentre gli arbitri avevano ritenuto tale comunicazione generica e incompleta, impedendo la decorrenza del termine. Nella memoria la ricorrente rinunciava inoltre al ricorso nei confronti di alcune parti per intervenuta definizione transattiva o bonaria della lite.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio nei rapporti processuali tra la ricorrente e alcune parti che avevano definito bonariamente la lite o con le quali era intervenuta transazione; compensa le spese nei confronti della controricorrente Lucia Leone. Per i rapporti con le altre parti, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente rilevato che il lodo conteneva motivazione sulla decadenza ed aveva qualificato l'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5 e 11 c.p.c.; soprattutto, la questione dell'idoneità della comunicazione di esclusione a far decorrere il termine di impugnazione attiene a un accertamento di merito compiuto dagli arbitri e non è riesaminabile in sede di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o assolutamente carente, evenienza non ricorrente nel caso concreto. È inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come norma relativa all'impugnazione del lodo, ma la Corte rileva che le censure non colgono la ratio della decisione impugnata.
art. 829, comma 1, nn. 5 e 11 c.p.c.
la Corte d'appello aveva qualificato l'impugnazione del lodo come proposta per i vizi previsti da tali numeri; in cassazione non è stata adeguatamente censurata tale qualificazione.
la disposizione è richiamata per il termine di sessanta giorni per opporsi alla deliberazione di esclusione del socio; la Corte però afferma che l'idoneità della comunicazione e la decorrenza del termine sono questioni di merito non riesaminabili in impugnazione del lodo se motivazione esiste.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale che consente la decisione in camera di consiglio.
norma processuale che disciplina la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il controllo del giudice ordinario riguarda la legittimità della decisione arbitrale e non si estende a un riesame del merito delle questioni di fatto già decise dagli arbitri.
- L'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile in sede di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia del tutto mancante o assolutamente carente.
- Quando il lodo contiene una motivazione effettiva e comprensibile sul tema controverso, non può essere denunciato un vizio di inesistenza della motivazione solo perché la parte ritenga errata la valutazione di merito compiuta dagli arbitri.
- La questione della idoneità della comunicazione di esclusione del socio a far decorrere il termine di impugnazione è questione di merito, non di legittimità, e non può essere rivalutata in cassazione se già esaminata con motivazione non apparente.
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