Cassazione Civile, Ordinanza n. 24828/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva appreso casualmente, mediante accesso agli uffici del concessionario della riscossione, l'esistenza di un estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento per sanzioni amministrative emesse da un ente locale per annualità diverse, per un importo complessivo molto rilevante. In primo grado aveva ottenuto solo un accoglimento parziale: annullamento di una cartella e declaratoria di parziale prescrizione di alcuni crediti. In appello il tribunale aveva respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi contro tale decisione, ma la Corte, prima ancora di esaminare le singole censure, ha verificato d'ufficio l'ammissibilità dell'azione proposta avverso ruolo e cartelle non notificate o non validamente notificate alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha rilevato che l'impugnazione anticipata dell'estratto di ruolo è consentita solo in presenza di uno specifico interesse qualificato tra quelli tipizzati dalla norma; nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né dimostrato alcuno di tali interessi per i crediti ancora controversi. Restavano invece coperte da giudicato alcune statuizioni di merito già definite e non impugnate dalle amministrazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la tutela giurisdizionale anticipata rispetto ai crediti, ruoli e cartelle ancora in contestazione, perché il ricorrente non aveva dimostrato uno degli interessi qualificati richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Ha quindi cassato senza rinvio le decisioni di merito limitatamente a tali atti, ritenendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per effetto dello ius superveniens e della successiva interpretazione nomofilattica della norma.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'impugnazione diretta o anticipata del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il ricorrente deduce e dimostra uno specifico interesse qualificato tra quelli selezionati dal legislatore; in mancanza, l'azione è inammissibile, ferma restando la tutela successiva nelle forme ordinarie, anche esecutive.
art. 3-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
Ha introdotto, in sede di conversione, il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, rilevante per la disciplina dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'impugnazione anticipata del ruolo o della cartella non notificata è oggi consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge e presuppone la deduzione di un interesse qualificato tipizzato.
- Se il contribuente non allega e non prova uno degli interessi qualificati richiesti dalla norma, l'azione proposta contro l'estratto di ruolo è inammissibile, senza che ciò precluda la tutela successiva quando si concretizzi una minaccia o un'avviata esecuzione forzata.
- La sopravvenienza normativa e la sua interpretazione nomofilattica possono imporre al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda, anche se non esaminata nei gradi di merito.
- La formazione del giudicato su specifiche statuizioni non viene travolta dalla nuova disciplina processuale; il giudizio di legittimità può invece definire senza rinvio le sole parti della controversia ancora prive di copertura da giudicato e divenute improponibili per difetto dell'interesse qualificato richiesto dalla legge.
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