Cassazione Civile, Ordinanza n. 05189/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva convenuto davanti al tribunale alcuni soggetti per ottenere la declaratoria di simulazione, o in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c., di una serie di atti di trasferimento immobiliare e di operazioni collegate, che secondo gli istituti di credito avevano sottratto beni alla garanzia patrimoniale dei debitori. In particolare, era stato contestato il definitivo di compravendita con cui un immobile era stato venduto da un soggetto debitore a un terzo acquirente, nonché un successivo preliminare di rivendita dello stesso bene. Il tribunale aveva rigettato le domande, ma la corte d’appello aveva accolto parzialmente gli appelli delle banche, dichiarando inefficace ex art. 2901 c.c. il contratto definitivo di compravendita e condannando l’acquirente alla restituzione di una somma a favore di uno dei soggetti coinvolti. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo della decisione non sono specificati nel dettaglio i singoli motivi di censura; la Corte si è concentrata sulla procedibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva depositato tempestivamente la relata di notificazione della sentenza impugnata pur avendo dichiarato che la sentenza gli era stata notificata. La produzione successiva, avvenuta solo dopo la proposta di definizione accelerata, è stata ritenuta tardiva e quindi inidonea a sanare il vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, avendo il ricorrente dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, gravasse su di lui l’onere di depositare, nel termine perentorio di legge, copia della sentenza con la relata di notifica; tale onere non è stato adempiuto tempestivamente. La successiva produzione della relata e della p.e.c. non ha escluso l’improcedibilità, già verificatasi, né ha avuto rilievo la mancata contestazione delle controparti. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato, disponendo altresì una misura legata all’utilizzo dei dati della decisione nei limiti indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalle banche per far dichiarare inefficace il trasferimento immobiliare pregiudizievole per la garanzia patrimoniale.
richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la Corte ribadisce che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impone al ricorrente il deposito, nel termine perentorio, della copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità.
richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze, in caso di decisione conforme alla proposta, sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
richiamato quale modulo camerale di trattazione del ricorso.
applicato perché la decisione finale ha confermato la proposta del consigliere delegato; la Corte considera tale meccanismo una valutazione legale tipica di abuso del processo con responsabilità aggravata.
art. 24 Cost.
richiamato per escludere che l'onere di deposito della relata di notifica violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere la violazione del giusto processo.
art. 6 CEDU
richiamato per escludere che l'onere processuale costituisca un eccessivo formalismo lesivo del diritto di accesso al giudice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale rilevante ai fini del decorso del termine breve di impugnazione e fa sorgere l'onere di depositare tempestivamente la sentenza con la relativa relata di notifica.
- La mancata produzione, nel termine di legge, della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile con la sola non contestazione della controparte o con la successiva produzione tardiva.
- L'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è funzionale a consentire alla Corte il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sul passaggio in giudicato della decisione, a tutela di un interesse pubblico non disponibile dalle parti.
- La previsione di conseguenze sanzionatorie per il ricorso deciso in conformità alla proposta accelerata può integrare una forma tipica di abuso del processo, con applicazione delle misure previste dall'art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
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