Cassazione Civile, Ordinanza n. 01789/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori nel Comune di Senigallia, eseguiti da imprese riunite in ATI e poi risolto per loro inadempimento. A seguito dell’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’appalto, la compagnia assicuratrice pagava al Comune la somma di euro 98.500,00 e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società appaltatrice per il rimborso di quanto versato, invocando la surrogazione e la clausola contrattuale di rivalsa. La società proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che la compagnia avesse perso il diritto di rivalsa perché la garanzia fideiussoria si era estinta ai sensi dell’art. 37 del Capitolato Generale di Appalto; dall’altro, che comunque la compagnia non poteva surrogarsi nel credito del Comune e che la propria eventuale obbligazione non poteva essere affermata senza un positivo accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. In cassazione deduceva violazione degli artt. 1203, n. 3, 1949, 1218 c.c., dell’art. 37 del Capitolato Generale di Appalto, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione della clausola di rivalsa e surroga.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, escludendo il difetto di deposito della notifica della sentenza impugnata, ma ha rigettato entrambi i motivi. Ha osservato che la censura sulla presunta estinzione della garanzia era priva di base perché non risultava dagli atti né dalla sentenza che fosse stato accertato in merito l’avvenuto decorso dei presupposti di cui all’art. 37 del Capitolato per la liberazione del garante; in ogni caso, risultava che la compagnia aveva effettivamente adempiuto all’obbligazione di garanzia verso il Comune, sicché era corretta l’affermazione della surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale nei limiti di quanto pagato, anche in forza della clausola 6 delle condizioni generali. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito: la ricorrente non aveva dimostrato un errore di diritto, e la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato che, anche senza il pagamento del garante, la società sarebbe rimasta obbligata verso il Comune, mentre il pagamento aveva estinto il debito nei confronti del creditore. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.
La surrogazione legale opera in favore di chi paga un debito altrui avendo interesse a soddisfarlo e, una volta adempiuto il debito garantito, consente di sostituirsi al creditore soddisfatto per rivalersi verso il debitore principale nei limiti di quanto pagato.
Il fideiussore che paga il debito garantito può surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore principale; la Corte richiama tale meccanismo in collegamento con la surrogazione legale e con la clausola contrattuale di rivalsa.
art. 37 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000
La ricorrente lo invoca come norma che comporterebbe l’estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie dopo il termine per il collaudo; la Corte però rileva che non risulta provato in causa il verificarsi dei presupposti di tale estinzione.
Chi deduce in cassazione un errore nell’interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto; non basta contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale a quella accolta dal giudice di merito.
La censura della ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto l’esistenza dell’obbligazione verso il creditore e l’effetto estintivo del pagamento del garante; non era quindi prospettata una vera violazione della norma, ma una richiesta di riesame del merito.
La Corte precisa che non si applica la sanzione processuale prevista dall’ultimo comma quando la definizione collegiale del ricorso prescinde dalla proposta di definizione accelerata.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La surrogazione del garante che abbia pagato il debito garantito opera, nei limiti di quanto versato, quando il pagamento sia stato effettuato in adempimento di una garanzia effettivamente operante; in tal caso il garante può agire in rivalsa contro il debitore principale.
- La deduzione in cassazione della violazione delle norme sull’interpretazione del contratto richiede una critica specifica ai canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito; è inammissibile il motivo che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura della clausola.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Per escludere il diritto di rivalsa del garante, chi lo contesta deve allegare e dimostrare in modo puntuale i presupposti estintivi della garanzia invocata; in difetto, resta ferma l’efficacia del pagamento e della conseguente surrogazione.
- Il pagamento eseguito dal garante estingue il debito verso il creditore garantito, ma non elimina l’obbligazione del debitore principale verso il garante che ha adempiuto, il quale può sostituirsi al creditore soddisfatto per recuperare quanto corrisposto.
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