Cassazione Penale, Ordinanza n. 35996/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza, sostenendo: 1) la violazione di legge per omessa declaratoria immediata di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. per intervenuta prescrizione; 2) la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) la violazione di legge in punto di circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante contestata e di dosimetria della pena. I fatti, ricostruiti in modo neutro, riguardavano una condotta di guida con tasso alcolemico molto elevato, accertato tramite alcoltest dopo un sinistro stradale verificatosi nel comune indicato, con coinvolgimento di altro veicolo e successivo accesso al pronto soccorso delle persone dell'auto tamponata per accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; pertanto, al momento della sentenza d'appello il reato non era prescritto. Ha ritenuto il secondo motivo ripetitivo e comunque infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato correttamente il diniego della particolare tenuità valorizzando le concrete modalità della condotta, il pericolo per la circolazione e la salute pubblica, il comportamento successivo dell'imputato e il tasso alcolemico molto elevato. Ha infine reputato il terzo motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza dell'aggravante e sulla determinazione della pena al minimo edittale, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla quantificazione sanzionatoria. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna confermata in appello, nella forma aggravata/di maggiore gravità richiamata dalla sentenza
invocato per ottenere l'immediata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, ma ritenuto non applicabile perché il reato non era ancora estinto
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
richiamato nel raffronto tra discipline della prescrizione ai fini dell'applicazione della legge più favorevole
il criterio della lex mitior viene applicato comparando la sospensione della prescrizione prevista dalle diverse discipline succedutesi nel tempo
la non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo
richiamato come parametro per valutare tenuità del fatto e grado di colpevolezza
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina di sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; ne segue che il reato non può dirsi prescritto facendo applicazione retroattiva delle discipline successive più favorevoli o diverse.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere complessiva e concreta: rilevano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile da esse e l'entità del danno o del pericolo, non essendo sufficiente una censura meramente astratta.
- Il giudizio di legittimità sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra circostanze è limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrio; quando la pena è contenuta nel minimo o comunque sotto il medio edittale, la motivazione può essere sintetica.
- Un motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per genericità e aspecificità.
- In presenza di tasso alcolemico molto elevato, sinistro stradale e ulteriori elementi di pericolo per la circolazione e per la salute pubblica, può essere legittimamente esclusa la particolare tenuità del fatto.
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