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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35979/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti; dall'altro ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova; ha poi ritenuto infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la motivazione della corte territoriale basata sulla personalità negativa dell'imputato e sui precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure sull'affermazione di responsabilità si risolvevano in questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua, esauriente e non illogica, incentrata sulla contiguità temporale tra l'ingresso nella proprietà altrui e il ritrovamento dell'oggetto sottratto mentre l'imputato lo caricava nella propria auto, oltre che sull'inverosimiglianza della versione difensiva. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali e alla negativa personalità dell'imputato, ritenendo conforme a diritto la motivazione della corte d'appello. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, alla condanna alle spese processuali consegue anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.

    Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli previsti dall'art. 133 c.p., ritenuto prevalente o decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto in modo lineare degli elementi decisivi posti a base della decisione; in presenza di una ricostruzione fattuale coerente, la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti da parte del ricorrente non consente l'accoglimento del ricorso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche solo su alcuni elementi ritenuti rilevanti, quali la personalità dell'imputato e i precedenti penali, senza che il giudice debba esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è dovuta salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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