Cassazione Penale, Ordinanza n. 35982/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per due episodi di furto pluriaggravato e per un tentato furto pluriaggravato. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando una errata valutazione delle prove a suo carico e quindi l'ingiusta affermazione della responsabilità penale, con specifico riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p. La Corte rileva che le doglianze sono generiche e sostanzialmente ripetitive di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito; evidenzia inoltre che la motivazione d'appello valorizzava in modo logico e coerente le tracce ematiche rinvenute nelle autovetture oggetto dei furti, corrispondenti al profilo genetico dell'imputato, le ferite alle mani osservate il giorno dei fatti e la vicinanza tra i veicoli sottratti e l'abitazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata e che il ricorso non si confrontasse in modo specifico con essa, limitandosi a una critica generica alla valutazione del compendio probatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori di motivazione nella ricostruzione probatoria dei giudici di merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio per l'affermazione della responsabilità penale; la Corte ritiene infondata e generica la censura.
artt. 624, 625, nn. 2 e 7 c.p.
norme incriminatrici dei furti pluriaggravati contestati e confermati nei gradi di merito.
artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7 c.p.
norme poste a fondamento del tentato furto pluriaggravato contestato.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a contestare in modo generico la valutazione delle prove, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Laddove la sentenza di merito esponga una motivazione logica, coerente ed esaustiva sulla responsabilità dell'imputato, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura delle prove a quella già effettuata dai giudici di merito.
- Gli esiti dell'indagine genetica sul DNA, se adeguatamente acquisiti e valorizzati, possono costituire prova piena della responsabilità penale e non mero indizio, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.
- La presenza di ulteriori elementi fattuali compatibili con l'attribuzione del fatto all'imputato può rafforzare la tenuta logica della motivazione, ma non è richiesta come necessario complemento quando il dato genetico abbia elevato valore probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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