Cassazione Penale, Ordinanza n. 35981/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova nei confronti dell'imputato per furto pluriaggravato e tentato furto. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse dichiarato una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha però ritenuto il motivo del tutto generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione impugnata fossero erronei o quale fosse la correlazione tra la critica proposta e le argomentazioni della decisione di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo e unico motivo non soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché non confrontava puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e non consentiva al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base dei reati di furto contestati e confermati nei giudizi di merito
richiamato per le aggravanti del furto pluriaggravato contestato
richiamato come ulteriore aggravante del furto
richiamato per la configurazione del tentato furto
invocato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità che la Corte di merito avrebbe omesso di dichiarare
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
norma sulla specificità dei motivi di impugnazione; il motivo che non confronta la decisione impugnata ed è privo di indicazioni concrete è generico e inammissibile
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile per genericità quando il motivo non individua con precisione le parti della motivazione censurate e non espone il necessario rapporto di critica tra decisione impugnata e doglianza.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o indeterminata.
- La mancata specificazione degli elementi posti a fondamento della censura impedisce il sindacato del giudice di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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