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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35980/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in mesi 9 di reclusione per la violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, del Codice della strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza di non essersi potuto avvedere del sinistro, di non avere percepito alcun veicolo coinvolto o danneggiato lungo la traiettoria percorsa, e di non aver avuto la materiale possibilità di avvistarlo, pur essendosi poi fermato più avanti per non intralciare il traffico. La difesa ha quindi chiesto una rivalutazione delle risultanze istruttorie, contestando la prova del reato di fuga e dell'omissione di soccorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che non fosse stato specificamente indicato alcun travisamento di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale circa la prova del reato di fuga e dell'omissione di soccorso, valorizzando i danni riportati dal veicolo condotto dall'imputato, la dinamica del sinistro, la testimonianza di un teste che lo aveva seguito lampeggiandogli per indurlo a fermarsi, e la conseguente piena contezza dell'incidente con danni alle persone. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La Corte richiama la fattispecie della fuga e dell'omissione di soccorso in caso di incidente; per il comma 6 rileva che l'elemento soggettivo può integrare anche il dolo eventuale, e per il comma 7 che il reato presuppone l'effettiva presenza di lesioni alla persona offesa e che chi contesta l'illecito deve dimostrare l'adeguatezza dell'assistenza prestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti di risultanze processuali.
  • La configurabilità del reato di fuga di cui all'art. 189 C.d.S. può essere sorretta anche dal dolo eventuale, quando le modalità del sinistro e le circostanze concrete rendano immediatamente percepibile la possibilità di un danno alle persone e l'agente, pur potendolo rappresentare, non si fermi.
  • Per valutare il dolo eventuale nella fuga dopo incidente stradale, assumono rilievo i danni riportati dal mezzo condotto dall'agente, la dinamica del sinistro e ogni elemento da cui possa desumersi che l'interessato abbia avuto concreta contezza dell'incidente.
  • Il reato di omissione di soccorso presuppone l'effettiva presenza di lesioni alla persona offesa; chi deduca l'insussistenza del fatto deve fornire prova dell'adeguatezza dell'assistenza prestata.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente risponde delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiDolo eventuale

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