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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35977/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La Corte è investita di un ricorso per correzione di errore materiale proposto dal Comune di Calatafimi Segesta in relazione alla sentenza di Cassazione n. 21112 del 6 marzo 2024, pronunciata sul ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 aprile 2023. Nel precedente provvedimento la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ma aveva omesso nel dispositivo la statuizione relativa alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Comune di Calatafimi, pur risultando la relativa richiesta. Il ricorso per correzione mira quindi a inserire tale condanna alle spese di parte civile, denunciando un'omissione meramente materiale del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo della sentenza-documento n. 21112 del 6 marzo 2024 e nel ruolo di udienza, dopo la parola "ammenda" sia aggiunta la seguente statuizione: "condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Calatafimi che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Ha inoltre disposto le annotazioni di cancelleria sugli originali.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 610, comma 5, c.p.p. per la disciplina del rito camerale del procedimento di correzione

  • art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

    indicato come base normativa per porre rimedio all'errore materiale del dispositivo, quando l'errore non determina nullità né modifica essenziale della decisione

Massime di principio

  • L'omissione nel dispositivo della statuizione sulle spese della parte civile, quando la relativa condanna risulti dovuta e richiesta, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 625-bis c.p.p., purché non comporti una modifica essenziale della decisione.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare sia il testo della sentenza-documento sia il dispositivo trascritto a ruolo, al fine di allineare il provvedimento alla statuizione effettivamente dovuta.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale non altera il decisum sostanziale già adottato, ma consente di integrare omissioni meramente formali del dispositivo.
  • Nel giudizio di cassazione definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, la parte civile che abbia formulato rituale richiesta può ottenere la liquidazione delle spese di difesa omesse per mero errore materiale nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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