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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49714/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per i reati derivanti dal furto di una borsa contenente una carta bancomat e dal successivo utilizzo illecito della carta (art. 493-ter c.p.). I ricorrenti contestano in particolare la responsabilità concorsuale: sostengono che, pur essendo stato accertato il furto, non vi siano elementi sufficienti per ritenere che Stella Minguzzi abbia partecipato al successivo prelievo effettuato da Debarre. Denunciano l'erronea valorizzazione di indizi non conclusivi e la mancanza di prove che collocassero Minguzzi nelle vicinanze dell'ATM al momento del prelievo. Debarre ripropone censure già esaminate in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Stella Minguzzi fondato limitatamente alla doglianza relativa al capo b) (il reato di utilizzo illecito della carta - art. 493-ter) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per quel capo, pronunciando che Minguzzi non ha commesso il fatto. Per il resto il ricorso di Minguzzi è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Lewis Debarre è stato dichiarato inammissibile; Debarre è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Cassazione ha motivato l'annullamento parziale per Minguzzi affermando che la sola partecipazione al furto non è di per sé prova sufficiente del concorso nell'uso illecito della carta, in assenza di elementi concreti che attestino un apporto causale o una partecipazione al prelievo. Non è stato disposto alcun rinvio per nuovo esame (art. 620 c.p.p.), essendo esaurite le risultanze istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che per configurare il reato di illecito utilizzo di carta di debito in concorso non basti la mera partecipazione al furto della carta: è necessaria prova, anche di ordine razionale, di un apporto concorsuale al successivo prelievo (presenza, coordinamento, istigazione o rafforzamento dell'intenzione criminosa). In assenza di tali elementi la responsabilità non può essere estesa automaticamente al complice del furto.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento generale alla partecipazione in concorso nei reati; richiamata nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione della responsabilità comune per il furto, ma non ritenuta sufficiente a provare la partecipazione al successivo reato di utilizzo illecito senza elementi aggiuntivi.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla cooperazione nel reato; la Corte segnala che l'accertamento del concorso richiede elementi probatori specifici relativi all'apporto causale o intenzionale di ciascun concorrente.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per chiedere l'annullamento con rinvio ovvero, in subordine, la correzione della sentenza impugnata; la Corte non ha adottato correzioni applicando invece la declaratoria di annullamento per la parte relativa a Minguzzi senza rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente Debarre al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa emergenti dall'impugnazione.

  • art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare l'assenza di rinvio al giudice di merito: essendosi proceduto con rito abbreviato e risultando esaurite le risultanze istruttorie rilevanti, la Corte ha ritenuto superfluo un nuovo esame.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e richiamo normativo collegato (art. 94 comma 2 d.lgs. 150/2022, art. 17 d.l. 75/2023)

    Citato per la procedura di trattazione scritta adottata nel procedimento, in ragione delle modifiche normative intervenute sul regime procedurale.

Massime di principio

  • La mera partecipazione al reato presupposto (es. furto della carta) non è di per sé prova sufficiente per affermare la responsabilità concorrente nell'uso successivo della carta: è necessario dimostrare un apporto concreto (presenza al momento dell'uso, istruzione, istigazione, cooperazione specifica).
  • Quando la valutazione della responsabilità si fonda su riprese video e indizi, è essenziale che sussistano elementi che colleghino in modo razionale ciascun imputato all'evento successivo; l'assenza di riprese o di altri riscontri indebolisce la possibilità di estendere la colpevolezza.
  • In Cassazione non è consentito un riequilibrio della prova: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle emergenze istruttorie sono inammissibili se la motivazione di merito non è viziata sotto il profilo logico-giuridico.
  • In caso di rito abbreviato e esaurimento degli elementi istruttori, la Corte può annullare senza rinvio se non emergono nuovi elementi da sottoporre al giudice di merito (art. 620 c.p.p.).
  • Ricorsi manifestamente infondati o che reiterano censure già esaminate possono comportare condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Nella pianificazione di difesa, per contestare una imputazione di concorso in reati successivi è strategico puntare sulla mancanza di prove che colleghino temporalmente e materialmente il soggetto all'evento successivo, nonché sull'assenza di elementi che dimostrino una comune determinazione a compiere l'ulteriore reato.

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