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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 26/05/2022 della Corte di Appello di Bologna (conferma del Tribunale di Forlì del 12/02/2021) per condanna alle contravvenzioni previste dall'art. 707 c.p. e dall'art. 4 L. n. 110/1975, commesse il 04/08/2017. Il ricorrente deduce principalmente: 1) omissione di esame dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore (impegno professionale concomitante) inviata via PEC e quindi vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa; 2) omissione di valutazione della richiesta di rinvio presentata dallo stesso imputato per legittimo impedimento dovuto a misura cautelare e quarantena in Casa Circondariale. Si censura la mancata valutazione delle istanze e la conseguente nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto valida l'istanza di rinvio trasmessa tramite PEC in applicazione della disciplina emergenziale e transitoria (art. 24 D.L. 28/10/2020, n. 137 e successive disposizioni transitorie), e ha constatato l'assenza di valutazione da parte del giudice di primo grado. In linea con precedente giurisprudenza la mancata valutazione dell'istanza di legittimo impedimento del difensore determina la nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c) e 179 c.p.p.). Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio perché il reato, essendo una contravvenzione (art. 707 c.p.), si era estinto per prescrizione il 04/08/2022 secondo gli artt. 157 e 161 c.p. Esito: annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che punisce la specifica contravvenzione contestata; rilevante per la determinazione del termine di prescrizione dell'illecito.

  • art. 4 Legge n. 110/1975

    Norma richiamata come altra disposizione penalmente rilevante nell'imputazione; conferma la natura e il contenuto delle contestazioni.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per la mancata fissazione o per l'impossibilità di partecipare validamente al processo; la Corte l'ha interpretata come fondamento della nullità assoluta quando l'istanza di legittimo impedimento non è stata valutata, comportando difetto di assistenza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità assolute e le relative conseguenze; richiamata per affermare l'effetto di annullamento derivante dall'omessa valutazione dell'istanza di rinvio.

  • art. 24 comma 4 D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Norma emergenziale che consentiva il deposito con valore legale tramite PEC per atti diversi da quelli specificati, applicata per ritenere valido l'invio dell'istanza di rinvio via PEC.

  • art. 87 d.lgs. n. 150/2022 e successive integrazioni (commi 6-bis, 6-ter, art. 87-bis) nonché L. 30/12/2022 n. 199

    Richiamate per spiegare la disciplina transitoria relativa al deposito telematico e alla validità del deposito tramite PEC fino all'operatività completa del processo penale telematico; la Corte ha fatto applicazione di tali disposizioni per confermare la validità del deposito PEC.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali invocate con riferimento a vizi di motivazione e inosservanza di norme procedurali; la sentenza lo inserisce nel contesto delle censure sulla motivazione e sul mancato esame delle istanze.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola i termini di prescrizione dei reati; utilizzata per il calcolo del termine prescrizionale della contravvenzione contestata.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione; applicata congiuntamente all'art. 157 per determinare la data di estinzione per prescrizione (04/08/2022).

Massime di principio

  • Un'istanza di rinvio presentata tramite PEC agli indirizzi istituzionali indicati dalla normativa transitoria ed emergenziale deve essere considerata valida e merita valutazione da parte del giudice; l'omessa valutazione può determinare la nullità assoluta della decisione.
  • La mancata valutazione dell'istanza di legittimo impedimento del difensore configura difetto di assistenza dell'imputato e, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., comporta nullità assoluta.
  • Anche le istanze di rinvio presentate dall'imputato (es. per quarantena o misure cautelari che impediscano la partecipazione) devono essere valutate e motivate; il semplice rigetto senza adeguata considerazione può integrare profili di nullità.
  • In fasi transitorie del processo telematico le disposizioni emergenziali (deposito tramite PEC) assicurano valore legale agli atti inviati secondo le modalità prescritte; difetti formali devono essere distinti dalla effettiva ricezione e valutazione da parte dell'ufficio giudiziario.
  • Se il vizio procedurale dà luogo a nullità assoluta ma nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio.
  • Per tutelare efficacemente il diritto di difesa è opportuno produrre tempestivamente la documentazione probatoria dell'impedimento (certificazioni, decreti, comunicazioni istituzionali) e, quando possibile, ottenere una ricevuta o prova di avvenuto deposito/trasmissione tramite PEC.

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