Cassazione Penale, Sentenza n. 49690/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la determinazione del trattamento sanzionatorio disposta dal G.i.p. del Tribunale di Brescia nel giudizio abbreviato. Il Procuratore generale denunciava la violazione di legge nella misura dell'aumento di pena per continuazione, deducendo che l'imputato era stato dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., per cui, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., l'aumento complessivo per la continuazione non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Secondo il ricorrente il giudice aveva applicato un incremento detentivo complessivo inferiore al minimo legale (sotto un terzo), determinando così una pena illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il limite minimo di aumento per la continuazione (un terzo della pena per il reato più grave) opera quando la recidiva reiterata sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati. Ha constatato che nel caso di specie sussistevano le condizioni previste e che il giudice di merito aveva applicato un aumento complessivo per la detenzione inferiore al minimo obbligatorio (ha applicato anni 1, mesi 6 invece del minimo anni 2, mesi 2). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena detentiva e la Corte ha rideterminato direttamente la pena: pena base anni 6 e mesi 6 aumentata complessivamente di anni 2 e mesi 2 per la continuazione portando a anni 8 e mesi 8; la pena pecuniaria è stata ritenuta correttamente determinata (euro 4.000 di multa); la pena così determinata è stata poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato, pervenendo alla pena finale di anni 5, mesi 9, giorni 10 di reclusione e multa di euro 4.000.
Norme richiamate
art. 81, comma quarto, cod. pen.
Stabilisce il limite minimo di aumento della pena per la continuazione nei confronti del condannato recidivo; la Corte interpreta questo aumento come riferito alla pena complessivamente inflitta per i reati in continuazione (non per ciascun reato) e impone che sia almeno pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave quando la recidiva reiterata sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei nuovi reati.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Disciplina la recidiva (reiterazione) e le relative conseguenze; la Corte richiede che la recidiva sia stata accertata con sentenza definitiva precedente alla commissione dei fatti per far operare l'obbligo dell'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4. Inoltre la Corte conferma che l'applicazione dell'equivalenza della recidiva con le circostanze attenuanti generiche non esclude l'operatività della misura minima obbligatoria dell'aumento.
Massime di principio
- Il limite minimo di aumento per la continuazione (un terzo della pena per il reato più grave) si applica complessivamente alla pena per i reati in continuazione e non per ogni singolo reato.
- L'obbligo dell'aumento minimo opera quando la recidiva reiterata è stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto del processo; la mera valutazione di equivalenza della recidiva con attenuanti non elide l'obbligo dell'aumento.
- Se il giudice di merito applica un aumento inferiore al minimo legale per la continuazione in presenza di recidiva, la Cassazione può annullare la determinazione della pena e rideterminarla senza rinvio quando i dati necessari risultano dagli stessi atti.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso immediato in cassazione dalla sentenza di condanna pronunciata nel rito abbreviato quando censura vizi di legge nella determinazione della pena (la censura non è devoluta all'appello salvo il caso in cui si cambi il titolo del reato).
- Nella ricalcolazione della pena la Corte determina l'aumento obbligatorio sul totale della pena per continuazione, poi applica le eventuali riduzioni previste dal rito (ad es. la riduzione per il giudizio abbreviato).
- In decisioni analoghe è necessario controllare separatamente la componente detentiva e la componente pecuniaria: l'inadeguatezza dell'aumento può riguardare solo la pena detentiva mentre la pena pecuniaria potrebbe essere confermata se correttamente determinata.
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