Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11471/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente mutualistico)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel 2018 e confermata dal Tribunale di Padova con ordinanza del 2019, sul presupposto che l’ente, pur privo di scopo di lucro, svolgesse un’attività economica e quindi non potesse beneficiare del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002. La società di mutuo soccorso ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: con la prima ha denunciato violazione di norme processuali e del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su una motivazione nuova rispetto a quella del provvedimento opposto; con il secondo motivo ha invocato la disciplina speciale delle società di mutuo soccorso e ha sostenuto che la nozione di attività commerciale non fosse applicabile all’ente; con il terzo ha contestato l’interpretazione della nozione di attività economica, assumendo che l’eventuale attività svolta fosse solo strumentale al fine mutualistico e solidaristico.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il Tribunale fosse legittimato a verificare in diritto i presupposti dell’ammissione al beneficio, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui l’attività economica ostativa al patrocinio a spese dello Stato è solo quella che persegue direttamente un fine lucrativo mediante organizzazione produttiva, non quella meramente strumentale a un obiettivo solidaristico. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 170, 156, 161, 346 e 342 c.p.c.

    sono evocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla struttura dell’opposizione/reclamo, ma la Corte ritiene infondato il primo motivo.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal giudice di merito come base della revoca del patrocinio per insussistenza dei presupposti di ammissione.

  • art. 112 d.P.R. n. 115/2002

    viene indicato come norma che circoscrive i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio nel processo civile.

  • art. 119 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne offre l’interpretazione decisiva: il concetto di attività economica ivi previsto coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non comprende attività strumentali a uno scopo solidaristico.

  • art. 76 e ss. d.P.R. n. 115/2002

    richiamati per affermare che, oltre ai requisiti negativi, occorre verificare anche le ulteriori condizioni previste dalla legge per l’ammissione al patrocinio.

  • art. 9 l. n. 3818/1886

    invocato dalla ricorrente quale disciplina speciale delle società di mutuo soccorso, rilevante per escludere la qualificazione dell’attività come commerciale.

  • art. 23 d.l. n. 179/2012

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina speciale delle società di mutuo soccorso.

  • artt. 10 e 11 l. n. 460/1997

    evocati dalla ricorrente per sostenere che l’eventuale attività economica fosse compatibile con la finalità mutualistica e solidaristica.

  • Corte cost. n. 128 del 2016

    “affinché un'associazione possa essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'"attività economica", ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa”

    la Corte costituzionale è richiamata per ribadire che l’assenza di lucro e la mancanza di attività economica non bastano da sole, occorrendo anche gli ulteriori requisiti di legge.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la nozione di attività economica impeditiva dell’ammissione va intesa restrittivamente: rileva solo un’attività che persegua direttamente un fine lucrativo mediante un’organizzazione produttiva, non un’attività meramente strumentale a finalità solidaristiche o mutualistiche.
  • Le società di mutuo soccorso e, più in generale, gli enti non lucrativi non possono essere qualificati automaticamente come svolgenti attività economica solo perché offrono utilità o vantaggi ai propri aderenti; occorre accertare in concreto l’eventuale perseguimento di un lucro diretto.
  • Nel procedimento di revoca o verifica dell’ammissione al patrocinio, il giudice può esaminare d’ufficio i presupposti legali del beneficio e non è vincolato alla sola impostazione formale delle censure dell’opponente.
  • Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente l’assenza di scopo di lucro, dovendosi verificare anche il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.