Cassazione Civile, Ordinanza n. 11471/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente mutualistico)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel 2018 e confermata dal Tribunale di Padova con ordinanza del 2019, sul presupposto che l’ente, pur privo di scopo di lucro, svolgesse un’attività economica e quindi non potesse beneficiare del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002. La società di mutuo soccorso ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: con la prima ha denunciato violazione di norme processuali e del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su una motivazione nuova rispetto a quella del provvedimento opposto; con il secondo motivo ha invocato la disciplina speciale delle società di mutuo soccorso e ha sostenuto che la nozione di attività commerciale non fosse applicabile all’ente; con il terzo ha contestato l’interpretazione della nozione di attività economica, assumendo che l’eventuale attività svolta fosse solo strumentale al fine mutualistico e solidaristico.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il Tribunale fosse legittimato a verificare in diritto i presupposti dell’ammissione al beneficio, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui l’attività economica ostativa al patrocinio a spese dello Stato è solo quella che persegue direttamente un fine lucrativo mediante organizzazione produttiva, non quella meramente strumentale a un obiettivo solidaristico. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 170, 156, 161, 346 e 342 c.p.c.
sono evocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla struttura dell’opposizione/reclamo, ma la Corte ritiene infondato il primo motivo.
art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
richiamato dal giudice di merito come base della revoca del patrocinio per insussistenza dei presupposti di ammissione.
viene indicato come norma che circoscrive i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio nel processo civile.
la Corte ne offre l’interpretazione decisiva: il concetto di attività economica ivi previsto coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non comprende attività strumentali a uno scopo solidaristico.
art. 76 e ss. d.P.R. n. 115/2002
richiamati per affermare che, oltre ai requisiti negativi, occorre verificare anche le ulteriori condizioni previste dalla legge per l’ammissione al patrocinio.
art. 9 l. n. 3818/1886
invocato dalla ricorrente quale disciplina speciale delle società di mutuo soccorso, rilevante per escludere la qualificazione dell’attività come commerciale.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina speciale delle società di mutuo soccorso.
artt. 10 e 11 l. n. 460/1997
evocati dalla ricorrente per sostenere che l’eventuale attività economica fosse compatibile con la finalità mutualistica e solidaristica.
Corte cost. n. 128 del 2016
“affinché un'associazione possa essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'"attività economica", ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa”
la Corte costituzionale è richiamata per ribadire che l’assenza di lucro e la mancanza di attività economica non bastano da sole, occorrendo anche gli ulteriori requisiti di legge.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la nozione di attività economica impeditiva dell’ammissione va intesa restrittivamente: rileva solo un’attività che persegua direttamente un fine lucrativo mediante un’organizzazione produttiva, non un’attività meramente strumentale a finalità solidaristiche o mutualistiche.
- Le società di mutuo soccorso e, più in generale, gli enti non lucrativi non possono essere qualificati automaticamente come svolgenti attività economica solo perché offrono utilità o vantaggi ai propri aderenti; occorre accertare in concreto l’eventuale perseguimento di un lucro diretto.
- Nel procedimento di revoca o verifica dell’ammissione al patrocinio, il giudice può esaminare d’ufficio i presupposti legali del beneficio e non è vincolato alla sola impostazione formale delle censure dell’opponente.
- Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente l’assenza di scopo di lucro, dovendosi verificare anche il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina speciale.
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