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Parere

Parere n. 481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K.10/476207 del 14 luglio 2016 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del 14 luglio 2016 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo eccesso di potere, insufficienza dell’istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, violazione della presunzione di non colpevolezza e della disciplina del giudicato penale, nonché violazione dell’art. 97 Cost. Ha contestato, in particolare, che l’amministrazione avesse fondato il diniego su mere notizie di reato, non sfociate in procedimenti penali, e su un’unica condanna relativa alla guida senza patente, successivamente depenalizzata. Ha inoltre dedotto la mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego della cittadinanza italiana, trattandosi di procedimento a iniziativa di parte non rientrante tra le deroghe previste dalla legge, deve essere preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative, così da consentire al richiedente di instaurare un contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento negativo. Nel caso concreto, la relazione ministeriale era stata trasmessa direttamente al ricorrente, che non aveva formulato osservazioni, ma tale circostanza non sostituiva il preavviso di rigetto anteriormente all’adozione del decreto. Il motivo non risultava espressamente contestato dall’amministrazione. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché non rilevanti o comunque inidonee a condurre a una diversa decisione. Il parere è pertanto favorevole all’accoglimento del ricorso, nei sensi della motivazione.

Osservazioni

Mancata comunicazione del preavviso di rigetto

Il diniego della cittadinanza italiana è illegittimo se adottato senza la preventiva comunicazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La disposizione si applica ai procedimenti a iniziativa di parte, salvo le deroghe espressamente previste, e mira a consentire al privato di interloquire sulle ragioni ostative prima dell’adozione del provvedimento negativo.

Ulteriori motivi di ricorso

Le censure relative alla valutazione delle notizie di reato, alla condanna per guida senza patente, alla presunzione di non colpevolezza, al giudicato penale, all’istruttoria e all’eccesso di potere non sono state esaminate nel merito, risultando assorbite dal motivo fondato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Nei procedimenti a iniziativa di parte, salvo le esclusioni previste dalla legge, impone la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, al fine di garantire il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; il parere non ne ha svolto un esame autonomo.

  • art. 27 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 648 c.p.p.

    È stato richiamato dal ricorrente con riferimento alla nozione di giudicato penale; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Consiglio di Stato lo ha richiamato per affermare che le questioni esaminate esaurivano la controversia in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e degli eventuali terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi a iniziativa di parte, il provvedimento di diniego è illegittimo quando non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, salvo che ricorra una delle deroghe espressamente stabilite dalla legge.
  • La trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria dell’amministrazione dopo l’adozione del provvedimento negativo non sostituisce la preventiva comunicazione dei motivi ostativi, poiché non assicura il contraddittorio nella fase antecedente alla decisione.
  • Quando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è riconosciuta come motivo fondato e assorbente, il giudice può accogliere il ricorso senza esaminare le ulteriori censure relative alla valutazione sostanziale dei fatti e all’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Diniego di cittadinanza italiana e mancato preavviso di rigetto

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il decreto del Ministero dell’interno che aveva respinto un’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Premesse e contenuto del diniego

L’amministrazione aveva fondato il rigetto su diversi elementi pregiudizievoli di carattere penale: identificazioni e deferimenti per rifiuto di fornire le generalità, reati inerenti alla prostituzione, favoreggiamento della permanenza clandestina o irregolare, furto, guida senza patente, ingiuria e resistenza a pubblico ufficiale. Dal certificato del casellario giudiziale risultava inoltre una sentenza irrevocabile di condanna per guida di veicolo senza patente per non averla mai conseguita.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha contestato il cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa, l’insufficienza dell’istruttoria, l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dell’art. 27 Cost. e dell’art. 648 c.p.p., nonché dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Ha sostenuto che le mere notizie di reato non fossero sufficienti a giustificare il diniego, anche perché non avrebbero dato luogo a procedimenti penali, e che l’unico precedente penale riguardasse una fattispecie successivamente depenalizzata. La censura principale ha riguardato, inoltre, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Secondo il parere, il diniego della cittadinanza italiana è illegittimo quando non sia preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, poiché il procedimento è a iniziativa di parte e non risulta riconducibile a una delle ipotesi di esclusione previste dalla legge.

La funzione della comunicazione è consentire al richiedente di conoscere preventivamente le ragioni ostative individuate dall’amministrazione e di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento negativo. La successiva trasmissione della relazione istruttoria direttamente al ricorrente, intervenuta nel procedimento consultivo, non equivale al preavviso di rigetto, che deve collocarsi anteriormente all’adozione del decreto.

Nel caso concreto, il motivo non risultava neppure espressamente contestato dall’amministrazione. Il fatto che il ricorrente non avesse presentato osservazioni sulla relazione ministeriale non escludeva quindi la violazione del contraddittorio procedimentale nella fase precedente al diniego.

Assorbimento delle ulteriori censure

Accertata la fondatezza della censura procedimentale, la Sezione non ha esaminato nel merito le doglianze relative alle notizie di reato, alla condanna per guida senza patente, alla presunzione di non colpevolezza, al giudicato penale, all’istruttoria e all’esercizio della discrezionalità amministrativa. Tali motivi sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a sostenere una conclusione diversa.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, nei sensi della motivazione. Il ricorrente risulta pertanto vittorioso, in quanto il diniego è stato ritenuto illegittimo per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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