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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024.

Giustizia amministrativa202503098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 ottobre 2024. La pronuncia civile aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La sentenza è stata notificata il 24 ottobre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato il 31 luglio 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasto non contestato. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza civile, per la parte relativa alla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato civile per la maggiorazione della carta docente mediante interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario avente efficacia esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari a dare integrale esecuzione al comando giudiziale.
  • L'inadempimento dell'amministrazione al giudicato può essere ritenuto sussistente quando il ricorrente documenti il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, mentre l'amministrazione non contesti specificamente il mancato adempimento.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionatamente al perdurare dell'inerzia, attribuendogli il compito di adottare gli atti sostitutivi necessari all'attuazione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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