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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41666/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell’utente, di una somma di euro 6.628,82 richiesta in fattura dalla società fornitrice come corrispettivo per consumi riferiti a periodi precedenti e rilevati in occasione della sostituzione del contatore. L’utente aveva agito per la ripetizione dell’indebito sostenendo che l’importo fosse stato indebitamente richiesto e pagato. In appello la società, costituitasi tardivamente, aveva dedotto e provato che al momento della sostituzione del misuratore era stata rilevata una lettura finale coerente con quella già risultante dai controlli telematici e che l’utente, presente alle operazioni, aveva sottoscritto un documento nel quale dichiarava di avere controllato l’esattezza delle letture; la Corte d’appello aveva valorizzato tale dichiarazione come confessione stragiudiziale resa a terzo, idonea da sola a sorreggere il rigetto della domanda. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione del regime delle preclusioni, sostenendo che la tardiva costituzione della società le avrebbe impedito di sollevare l’eccezione e di chiedere prove. Con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 2697, 2730 e 2735 c.c., contestando che la dichiarazione nel foglio di lavoro integrasse confessione stragiudiziale e che potesse costituire prova esclusiva; ha inoltre sostenuto che quel documento riguardasse un diverso contatore/utenza rispetto a quella oggetto di causa. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, dipendente dalle censure di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, l’inesistenza della causa debendi è elemento costitutivo della domanda e la sua prova grava sull’attore; la contestazione della convenuta è mera difesa e non soggiace alle preclusioni assertive dell’art. 183, comma 6, c.p.c. Ha inoltre escluso che la tardiva costituzione impedisse alla società di chiedere prove, poiché al momento della costituzione non era maturata la preclusione istruttoria. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la doglianza nella parte relativa alla qualificazione della dichiarazione come confessione stragiudiziale, richiamando il principio per cui la confessione stragiudiziale resa a terzo non è prova legale, ma può essere valutata dal giudice anche in via esclusiva; ha poi dichiarato inammissibile la censura sul preteso travisamento del fatto, perché non veicolata nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e priva di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto in via consequenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, l’inesistenza della causa debendi costituisce elemento costitutivo della domanda, insieme al pagamento e al nesso causale, e deve essere provata dall’attore.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le contestazioni della convenuta sull’inesistenza del debito integrano mera difesa e non sono soggette alle preclusioni assertive; la norma non impedisce, nel caso esaminato, la produzione di difese e richieste istruttorie della parte che si costituisce prima della scadenza del termine istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura non può essere usata per veicolare in modo improprio doglianze che attengono alla ricostruzione del fatto o al vizio processuale non correttamente inquadrato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto dei दस्तumenti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza sul fatto omesso richiede il deposito e la puntuale individuazione degli atti/documenti su cui si fonda.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione giudiziale è distinta dalla confessione stragiudiziale resa a terzo; solo la prima ha efficacia di prova legale nel senso tradizionale richiamato dalla Corte.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale resa a terzo non ha valore di prova legale, ma è comunque mezzo di prova diretta valutabile dal giudice anche da sola.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, il creditore-attore deve provare non solo l’avvenuto pagamento, ma anche l’inesistenza della causa debendi; la contestazione del convenuto è mera difesa e non è soggetta alle preclusioni assertive proprie delle eccezioni in senso stretto.
  • La tardiva costituzione della parte convenuta non comporta, di per sé, decadenza dalla facoltà di svolgere difese e richiedere mezzi istruttori se, al momento della costituzione, non sia ancora maturata la relativa preclusione istruttoria.
  • La confessione stragiudiziale resa a un terzo non costituisce prova legale in senso stretto, ma è un mezzo di prova diretto che il giudice può valorizzare anche in via esclusiva ai fini della decisione.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, già discusso tra le parti, decisivo per l’esito, nonché la puntuale indicazione degli atti e documenti da cui esso risulta.
  • È inammissibile la doglianza che si limiti a contestare in modo generico il contenuto di documenti o la loro riferibilità, senza trascriverne il contenuto essenziale e senza indicarne con precisione la sede processuale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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