Cassazione Civile, Ordinanza n. 24474/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza processuale in materia di licenziamento: un primo giudice aveva annullato il recesso e ordinato la reintegrazione dei lavoratori; la società aveva ottemperato alla pronuncia, richiamando i dipendenti in azienda e adottando anche provvedimenti organizzativi e disciplinari, tra cui il trasferimento presso altra sede. Successivamente la sentenza di primo grado era stata riformata in appello, con riconoscimento della legittimità del licenziamento. I lavoratori avevano quindi chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto maturati nel periodo compreso tra la reintegra eseguita e la successiva riforma. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che, una volta ricostituito di fatto il rapporto di lavoro, la società fosse tenuta a corrispondere la retribuzione per il periodo in cui il rapporto era stato concretamente ripristinato e la prestazione non era stata resa per fatto imputabile al datore di lavoro. In Cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 18 St. lav. e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che le somme pagate in esecuzione della sentenza di reintegra avrebbero natura risarcitoria e sarebbero ripetibili in ogni caso di successiva riforma della decisione che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, secondo la giurisprudenza che collega tali esborsi all'originario illecito datoriale e non alla mancata ottemperanza all'ordine di reintegra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha distinto il caso delle somme erogate a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra, normalmente ripetibili se cade il titolo giudiziale, dal caso in cui il datore, dando esecuzione alla reintegra, abbia effettivamente ricostituito il rapporto di lavoro e abbia poi esercitato i poteri tipici del rapporto subordinato. In tale ipotesi, l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ex art. 336, comma 2, c.p.c. non travolge gli atti di concreta gestione del rapporto temporaneamente ripristinato, perché questi sono fondati su un titolo autonomo costituito dalla effettiva ripresa del rapporto. Ne consegue che, per il periodo di ripristino, sorge l'obbligo retributivo in senso proprio ai sensi degli artt. 2094 e 2126 c.c., e la riforma successiva non elimina gli obblighi sorti medio tempore. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel motivo di ricorso
le somme dovute in esecuzione della reintegra sono state ricondotte dalla Corte alla distinzione tra obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento e obbligo retributivo nel periodo di effettiva ricostituzione del rapporto
opera come principio di salvezza della prestazione lavorativa resa di fatto, ed è richiamato per fondare l'obbligo retributivo nel periodo in cui il rapporto è stato concretamente ripristinato
l'effetto espansivo esterno della riforma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro successivi alla temporanea reintegra, ma solo alle conseguenze direttamente dipendenti dalla sentenza riformata
richiamato per definire il lavoro subordinato e la correlata insorgenza del vincolo sinallagmatico e dell'obbligo retributivo
menzionato per evidenziare la qualificazione risarcitoria dell'indennità dovuta dal licenziamento discriminatorio fino alla reintegra, con detrazione dell'aliunde perceptum
richiamato per analogia, a supporto della natura risarcitoria dell'indennità fino all'effettiva reintegra e della detrazione di quanto percepibile con ordinaria diligenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le somme corrisposte in esecuzione di una sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore sono normalmente ripetibili se la decisione viene riformata, quando esse costituiscano mero risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del licenziamento.
- Se però il datore di lavoro, in attuazione dell'ordine giudiziale, ha effettivamente ricostituito il rapporto e ha gestito il rapporto subordinato nel periodo intermedio, gli obblighi sorti in quel periodo conservano autonoma rilevanza e non sono travolti dall'effetto espansivo esterno della successiva riforma.
- L'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. opera sulle conseguenze direttamente dipendenti dalla sentenza riformata, ma non elimina gli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro temporaneamente ripristinato, che restano soggetti alla disciplina imperativa del lavoro subordinato.
- In presenza di effettiva prestazione lavorativa o di rapporto di fatto ripristinato, l'art. 2126 c.c. impedisce che la retroattività della riforma produca un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, imponendo la corrispondente retribuzione per il periodo considerato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24469/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24471/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24508/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24397/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24410/2026 del 03/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →