Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due dipendenti di una cooperativa sociale avevano prestato attività nell’ambito di un appalto di servizi socioassistenziali aggiudicato da un Comune in favore di un’ATI della quale faceva parte la cooperativa datrice di lavoro. Rimaste creditrici verso la datrice di lavoro per trattamento di fine rapporto e retribuzioni non corrisposte, avevano agito ex art. 1676 c.c. chiedendo la condanna solidale della cooperativa e del Comune al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo verso la cooperativa e rigettato quella contro il Comune; la Corte d’appello, in riforma, aveva condannato entrambi in solido e compensato le spese dei due gradi nei confronti del Comune. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese senza adeguate ragioni; il secondo deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente sulla compensazione. Il Comune ha resistito con controricorso; la cooperativa è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello sulla compensazione delle spese fosse esistente e sufficiente al minimo costituzionale, perché fondava la decisione sull’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito depositata dalle parti. Ha inoltre ribadito che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza e della non illogicità o incoerenza della motivazione. In conseguenza dell’esito sfavorevole, ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. in favore del controricorrente e alla somma in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il fondamento dell’azione dei dipendenti dell’appaltatore per far valere nei confronti del committente i crediti retributivi maturati nell’esecuzione dell’appalto.
il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della sua violazione.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti previsti dalla norma, sindacabile in cassazione solo per illogicità o incoerenza della motivazione.
la motivazione sulla compensazione è valida se supera il minimo costituzionale e non è meramente apparente.
art. 111 Cost.
richiede una motivazione effettiva e non apparente della decisione giudiziale.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla regolazione delle spese.
è il parametro processuale invocato per denunciare il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza.
il ricorso è stato trattato con il procedimento accelerato e deciso in conformità alla proposta formulata.
le ricorrenti hanno chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata.
poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste, condannando le ricorrenti a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o inammissibile.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. contro la compensazione delle spese è inammissibile quando mira, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare una vera violazione del principio di soccombenza o un vizio logico della motivazione.
- La motivazione che giustifica la compensazione delle spese con il richiamo a contrasti nella giurisprudenza di merito è idonea se il contrasto è specificamente individuato o comunque non contestato in modo circostanziato dalla parte soccombente.
- La compensazione delle spese resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità, incoerenza o apparenza della motivazione, non per una diversa valutazione di opportunità.
- Una motivazione che richiami precedenti di merito o contrasti giurisprudenziali conosciuti nell’ambito territoriale può integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per la compensazione, purché non sia generica o meramente equitativa.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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