Cassazione Civile, Ordinanza n. 24471/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro domestico subordinato, asseritamente intercorso per il periodo dal 2 ottobre 2014 al 30 agosto 2019 presso l’abitazione del resistente, con inquadramento nel livello DS del CCNL lavoro domestico e condanna al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 97.230,83. La lavoratrice sosteneva di avere svolto mansioni di cura della persona e della casa come badante convivente, con articolazione dell’orario in due periodi e prestazioni anche il sabato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la subordinazione e valorizzando anche documentazione sanitaria che deponeva per la natura non definita e saltuaria del rapporto. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il possesso del titolo qualificante richiesto per il livello DS ai sensi del CCNL, con assorbimento degli altri motivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 9 del CCNL Colf e Badanti, nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che il titolo qualificante OSS fosse stato invece ritualmente prodotto in primo grado e che la Corte territoriale avesse errato nel negarne l’esistenza; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nel documento contenente l’attestato OSS, sostenendo che la sua considerazione avrebbe imposto un diverso esito e l’esame delle prove sul rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito circa l’assenza del titolo OSS, operazione non sindacabile come violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha escluso che il documento indicato integrasse un fatto decisivo omesso: anche ove il titolo OSS fosse stato provato, ciò non avrebbe di per sé dimostrato i presupposti della subordinazione, già negati dai giudici di merito. La Corte ha inoltre precisato che non ricorreva una ipotesi di doppia conforme, ma ciò non ha mutato il giudizio di inammissibilità del motivo per difetto di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 CCNL Colf e Badanti
È richiamato come base del requisito del titolo qualificante necessario per l’inquadramento nel livello DS; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le censure che presuppongono un diverso accertamento in fatto.
È invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali, ma la Corte non ne ravvisa una effettiva violazione, poiché la censura mira a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché attiene alla ricostruzione del fatto e non a una violazione di regole legali di giudizio.
È evocato come parametro della motivazione, ma la Corte non ravvisa un vizio denunciabile nei termini prospettati.
È richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza, senza che la Corte riconosca una violazione rilevante.
È utilizzato dalla Corte d’appello per disporre la regolarizzazione della costituzione dell’appellato, costituito a mezzo dell’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si denunci l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non quando si contesti la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare l’omessa valutazione di una prova o di un argomento difensivo.
È menzionato solo per escludere, nel caso concreto, l’ipotesi di doppia conforme rilevante ai fini dell’inammissibilità automatica del motivo ex art. 360, n. 5.
È richiamato per la decisione accelerata e per la disciplina delle conseguenze processuali quando il ricorso non sia deciso in conformità alla proposta.
È menzionato in relazione all’istanza di decisione e alle note depositate in seguito alla proposta accelerata.
La Corte precisa che, non essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., non si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito o la valutazione delle prove; essa riguarda solo l’erronea ricognizione della norma astratta e la sua sussunzione nella fattispecie storica ormai fissata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’omessa considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia trascurato un documento o non abbia condiviso l’argomentazione difensiva che da quel documento si voleva trarre.
- Il possesso di un titolo formativo o abilitante per una determinata qualifica non è, di per sé, prova della subordinazione del rapporto di lavoro, quando la subordinazione sia stata già esclusa in fatto dai giudici di merito sulla base del complessivo materiale istruttorio.
- Quando il motivo di ricorso mira sostanzialmente a correggere l’accertamento fattuale del giudice di merito sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, il ricorso è inammissibile.
- In assenza di decisività del fatto storico omesso, il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito volto a riesaminare le prove e a sostituire una diversa valutazione del materiale istruttorio.
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