Cassazione Civile, Ordinanza n. 00004/2025 del 01/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario di euro 101.247,98 oltre interessi, derivante dal saldo debitore di un contratto di mutuo del 2011 e di un rapporto di conto corrente bancario acceso nel 1998. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione per mancata produzione degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto sino al fallimento e per la pendenza di un giudizio di ripetizione di indebito promosso dalla curatela, nel quale era emerso un diverso saldo complessivo, addirittura favorevole alla fallita. Il tribunale ha rigettato l'opposizione della banca ex art. 98 l. fall. rilevando, in sintesi, la mancata prova dei fatti costitutivi del credito, l'inidoneità della produzione documentale effettuata e, in via aggiuntiva, la mancanza della prova del saldo preteso. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 98 e 99 l. fall., 101 c.p.c. e 24 Cost., per non esserle stato concesso un termine per replicare alle eccezioni della curatela, in particolare sulla mancata prova dell'erogazione del mutuo e sulla asserita nullità del contratto per difetto di forma scritta; 2) violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e 1243 c.c., sostenendo che il tribunale avesse di fatto ritenuto estinto il credito per compensazione con un controcredito della curatela senza i presupposti di legge; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché, a fronte della mancata produzione integrale degli estratti conto, il tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito nei limiti della prova offerta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano tutte le rationes decidendi del decreto impugnato, in particolare non censuravano specificamente il mancato assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi, ratio autonoma rispetto alla mancanza di prova, richiamata solo ad abundantiam. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che dagli atti non risultava una richiesta inutilmente formulata di termine per replica e che le difese della curatela non introducevano eccezioni nuove. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la censura fosse fuori ratio, poiché il tribunale non aveva applicato la compensazione tra crediti contrapposti ma aveva solo richiamato gli esiti di una consulenza tecnica espletata in altro giudizio come ulteriore conforto della decisione. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha giudicato generico e comunque attinente a valutazioni di merito. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione allo stato passivo; la Corte valorizza il fatto che il ricorso non ha scalfito tutte le rationes del provvedimento reso sull'opposizione.
Regola il contenuto del ricorso in opposizione e le preclusioni istruttorie; la produzione documentale tardiva in sede di discussione è stata considerata inammissibile.
Invocato per il diritto al contraddittorio, ma la Corte esclude che vi fosse stata una lesione del diritto di replica, non emergendo una richiesta di termine rimasta inevasa.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato sulla base degli atti di causa.
Invocato in tema di compensazione, ma ritenuto inconferente perché il tribunale non aveva realmente deciso in base a compensazione legale o giudiziale.
Richiamato sull'onere della prova; la Corte osserva che la censura non scalfiva la ratio autonoma relativa alla mancata allegazione dei fatti costitutivi e risultava comunque generica.
La sospensione del giudizio di opposizione è stata esclusa dal tribunale; la Corte non ravvisa un vizio sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi poste a base del decreto impugnato; la mancata contestazione di una ratio autonoma rende irrilevanti le doglianze dirette alle altre argomentazioni accessorie.
- La censura che invochi la violazione del contraddittorio deve trovare riscontro negli atti: se non risulta una richiesta di termine per replica rimasta priva di risposta, non può essere ravvisata una lesione del diritto di difesa.
- In tema di insinuazione al passivo, il creditore deve allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi del credito; la mera produzione di documenti disordinati, tardivi o riferiti ad altro giudizio non supplisce al difetto di allegazione e può essere considerata inidonea.
- La doglianza sulla prova del credito non può essere formulata in modo generico né trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando il giudice abbia fondato la decisione su una ratio autonoma di difetto di allegazione.
- Il richiamo, in via meramente rafforzativa, agli esiti di un diverso giudizio o di una consulenza tecnica espletata altrove non equivale necessariamente a una decisione di compensazione tra crediti contrapposti.
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