Cassazione Civile, Ordinanza n. 00002/2025 del 01/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Il tribunale aveva accolto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla società creditrice, ammettendola al passivo del fallimento in via ipotecaria per un importo di euro 1.124.280. Il fallimento aveva proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, impugnando il decreto del tribunale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando il raggiungimento di un accordo transattivo; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente tramite il difensore munito dei poteri necessari.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con accettazione della controricorrente e fondata su un accordo transattivo, e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, perché nell'atto di rinuncia era stata prevista la loro compensazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Quando le parti regolano tra loro le spese nell'atto di rinuncia, la Corte può non adottare alcun provvedimento sulle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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