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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2025 del 01/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'omessa dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, aveva ricostruito un reddito d'impresa pari a euro 86.003,00 sulla base della differenza tra operazioni attive comunicate dai clienti e operazioni passive comunicate dai fornitori, utilizzando anche la banca dati CLI.FO. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo utilizzabili i dati CLI.FO. e riconoscendo soltanto un abbattimento dei costi nella misura del 70%. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo la violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost. per motivazione sostanzialmente inesistente della sentenza di appello; secondo, denunciando l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato la documentazione relativa alla proprietà degli animali desumibile dai passaporti ASL e che non avrebbe verificato la coerenza tra l'attività accertata come commercio di carni e i documenti riferiti ad animali vivi.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non inesistente, perché dal testo della sentenza era ricostruibile l'iter logico seguito: l'accertamento era fondato sugli elenchi CLI.FO. e sulla mancata dimostrazione di ragioni idonee a spiegare perché i clienti avessero indicato il contribuente come fornitore. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva dato una considerazione effettiva e minimale alla documentazione prodotta dal contribuente, in particolare ai passaporti ASL degli animali, né aveva verificato la natura dell'attività effettivamente svolta e l'eventuale coincidenza, anche solo parziale, tra gli animali documentati e quelli oggetto della ripresa fiscale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 546/1992

    La censura di motivazione inesistente è infondata quando la decisione, pur concisa, consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice tributario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte in relazione alla motivazione della sentenza di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato ricondotto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, con accoglimento nei limiti in cui la CTR aveva trascurato elementi documentali potenzialmente rilevanti.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Normativa implicitamente presupposta nell'accertamento del reddito d'impresa fondato su dati extracontabili e su ricostruzione induttiva, ma non oggetto di autonoma statuizione.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è inesistente solo perché sintetica: il vizio ricorre quando manchi del tutto o quando sia talmente contraddittoria da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuovo esame del merito o della valutazione del materiale probatorio.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito non prenda in considerazione, neppure in modo minimale, elementi documentali specificamente idonei a incidere sulla ricostruzione della fattispecie fiscale.
  • Quando l'accertamento si fonda su dati extracontabili o su banche dati, il giudice di merito deve confrontarli con la documentazione contraria prodotta dal contribuente e verificare la coerenza tra l'attività contestata e i singoli documenti offerti in prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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