Cassazione Civile, Ordinanza n. 00006/2025 del 01/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società mandataria di un istituto di credito ha proposto opposizione al decreto del tribunale che, decidendo sull'insinuazione al passivo di due crediti bancari, aveva in parte confermato e in parte modificato le determinazioni del giudice delegato. La vicenda nasce da: un finanziamento fondiario concesso nel 2002 alla società poi fallita; un mutuo ipotecario concesso a un terzo, del quale la fallita si era accollata l'onere; e da un successivo accordo del 2004 di riscadenzamento dei finanziamenti con concessione di ulteriori garanzie ipotecarie. Il giudice delegato aveva ritenuto nullo il finanziamento fondiario per superamento del limite di finanziabilità, aveva negato la nullità dell'accollo per usurarietà sopravvenuta, dichiarato nullo l'atto di riscadenzamento per mancata indicazione dell'ISC e accolto la revocatoria ordinaria delle ulteriori ipoteche. Il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 l.fall., aveva invece escluso la nullità del finanziamento fondiario solo in parte convertendo il contratto e aveva confermato la revocatoria, valorizzando il bilancio della società fallita, la valutazione delle partecipazioni nella controllata/collegata e la conseguente situazione di squilibrio patrimoniale. Nel ricorso per cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione degli artt. 38 t.u.b. e 1418 c.c. per la ritenuta nullità del mutuo fondiario oltre il limite di finanziabilità; 2) ulteriori censure connesse al criterio di calcolo del limite e alla prova della sua violazione; 3) errori sulla conversione del contratto nullo; 4) violazione degli artt. 2426 e 2901 c.c. per aver considerato illegittima la valutazione a costo storico delle partecipazioni e per aver tratto da ciò eventus damni e scientia damni; 5) errori di percezione sulla causa del miglioramento del bilancio della partecipata. La Cassazione ha accolto il primo motivo, aderendo al principio delle Sezioni Unite secondo cui il superamento del limite di finanziabilità dell'art. 38 t.u.b. non determina nullità del mutuo fondiario e non consente al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti tipici. Ha poi dichiarato assorbiti i motivi dal secondo al settimo. Ha dichiarato inammissibili l'ottavo e il nono motivo, ritenendo corretta, ai fini della revocatoria, la valutazione del bilancio che aveva iscritto le partecipazioni al costo di acquisto senza motivare la divergenza rispetto al criterio del patrimonio netto, in violazione delle regole di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio. Il decreto è stato cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i motivi dal secondo al settimo, ha dichiarato inammissibili l'ottavo e il nono motivo e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cagliari anche per le spese. La decisione di merito è stata quindi travolta nella parte in cui aveva ritenuto nullo il mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, mentre è rimasto fermo l'impianto motivazionale del giudice di merito sulla ricostruzione contabile utilizzata ai fini della revocatoria, salvo il rinvio per il nuovo esame complessivo conseguente all'accoglimento del primo motivo.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993
Il limite di finanziabilità nel mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa la cui violazione comporti nullità; è un elemento integrativo dell'oggetto del contratto e va letto alla luce della vigilanza prudenziale.
Non opera come base per la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite.
La revocatoria ordinaria può essere fondata sull'accertamento di eventus damni e scientia damni ricavato anche dalla non veritiera rappresentazione del patrimonio sociale nel bilancio.
Richiamato quale base della revocatoria ordinaria in via breve proposta nell'ambito del fallimento.
primo comma, nn. 1) - 4); n. 3); n. 4)
Consente la scelta tra costo di acquisto e patrimonio netto per le partecipazioni, ma impone motivazione in nota integrativa quando il valore iscritto supera quello ricavabile dal criterio del patrimonio netto o quando il costo iniziale eccedente è iscritto in attivo.
Il bilancio deve rispettare i principi di chiarezza, correttezza e veridicità; la trasparenza informativa è funzionale alla fruibilità dei dati da parte di soci e terzi.
Norma del giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale era stato impugnato il decreto del giudice delegato.
Richiamato con riferimento agli interessi sulle somme insinuate al passivo.
Richiamato con riferimento al regime degli interessi sui crediti insinuati al passivo.
Invocato nei motivi relativi alla pretesa errata percezione dei fatti e alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto tali censure in parte inammissibili o assorbite.
Richiamato nei motivi relativi all'onere della prova della violazione del limite di finanziabilità e della situazione patrimoniale rilevante ai fini della revocatoria.
Richiamato con riferimento alle presunzioni sulla violazione del limite di finanziabilità e sulla situazione patrimoniale.
Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzate per ricostruire la conoscenza dello stato patrimoniale e la violazione del limite di finanziabilità.
Richiamato nei motivi sulla simulazione relativa del mutuo fondiario e sul contratto dissimulato; la Corte non ha accolto tali censure perché assorbite o superate dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato nei motivi sulla conversione del contratto nullo; le doglianze sono state assorbite.
La Corte lo interpreta in coerenza con le Sezioni Unite: il limite di finanziabilità non incide sulla validità del mutuo fondiario.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non determina di per sé la nullità del contratto, perché quel limite non integra un requisito essenziale della fattispecie negoziale ma una regola di vigilanza prudenziale.
- Quando le parti hanno inequivocamente voluto stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto per privarlo degli effetti tipici del tipo negoziale prescelto.
- In tema di bilancio societario, la scelta tra i criteri di valutazione delle partecipazioni è discrezionale entro i limiti di legge, ma resta obbligatorio rendere trasparenti, in nota integrativa, le ragioni dell'iscrizione a un valore superiore rispetto al criterio del patrimonio netto.
- Ai fini della revocatoria ordinaria, una rappresentazione non veritiera del patrimonio risultante dal bilancio può costituire base idonea per desumere eventus damni e scientia damni, se incide in modo significativo sulla percezione della solvibilità del debitore.
- Le censure di cassazione che si risolvono nella contestazione della ricostruzione di merito o che non colgono la ratio decidendi sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2025 del 01/01/2025
- ordinanza_civile · 1 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00002/2025 del 01/01/2025
- ordinanza_civile · 1 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00003/2025 del 01/01/2025
- ordinanza_civile · 1 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00004/2025 del 01/01/2025
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →