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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04901/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento per reati in materia di stupefacenti, nel quale era stata disposta, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., la confisca di una somma di denaro sequestrata pari a euro 55.000, rinvenuta nello stesso vano a doppiofondo in cui era stata trovata la sostanza stupefacente. Il ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice di rinvio censurando, in sostanza, l'applicazione della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 per vizio di motivazione e per asserita mancata conformazione alla precedente decisione di cassazione ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p. La difesa ha contestato la sussistenza dei presupposti della confisca e la valutazione di sproporzione tra il denaro e la capacità reddituale dell'imputato, sostenendo che la motivazione fosse carente. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché le censure miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha rilevato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sulla provenienza non giustificata del denaro e sulla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati e al tenore di vita dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e razionale, poiché aveva evidenziato: il rinvenimento del denaro nello stesso doppiofondo della droga; l'assenza di giustificazioni sulla provenienza della somma; la sproporzione tra importo sequestrato e condizioni economiche del condannato. Ha quindi applicato i principi sulla confisca "allargata" o per sproporzione, richiamando l'art. 240-bis c.p. attraverso l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito già adeguatamente argomentata. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la censura di mancata uniformazione è stata ritenuta non fondata

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    prevede, per i reati in materia di stupefacenti, l'applicazione della confisca richiamando il meccanismo della confisca allargata/presuntiva

  • art. 240-bis c.p.

    disciplina la confisca allargata o per sproporzione, fondata sulla presunzione relativa di provenienza illecita dei beni in caso di significativa sproporzione rispetto ai redditi leciti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La confisca allargata o per sproporzione può essere disposta quando il giudice accerti, con motivazione congrua e verificabile, una significativa sproporzione tra il valore del bene e i redditi leciti del soggetto, senza che sia necessario un collegamento pertinenziale diretto tra bene e reato.
  • In tema di confisca per sproporzione, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi specifici e credibili idonei a dimostrare la legittima provenienza del bene; in mancanza di tali allegazioni, opera la presunzione relativa di origine illecita.
  • La valutazione sulla sproporzione tra beni e capacità reddituale, se adeguatamente motivata dal giudice di merito e preceduta dal confronto con le deduzioni difensive, non è censurabile in cassazione quando il ricorso mira soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto e della prova.
  • Il rinvenimento del denaro insieme alla sostanza stupefacente, l'assenza di giustificazione sulla provenienza e la sproporzione rispetto alle condizioni economiche dell'interessato costituiscono elementi idonei a sostenere la presunzione di provenienza criminosa del denaro sequestrato.
  • Le doglianze che si risolvono in una mera contestazione del giudizio di merito, senza evidenziare reali vizi di motivazione o violazioni di legge, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoSequestroImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfiscaOnere della prova

Testo integrale

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