Cassazione Penale, Ordinanza n. 04869/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione per l'evidente inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità in atto/dichiarazione mendace. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 483 c.p., sostenendo in modo generico che la dichiarazione non sarebbe stata validamente sottoscritta perché la firma non era autenticata e non era corredata da copia del documento di identità. La Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione di merito della decisione impugnata, che aveva ritenuto documentalmente provata la falsità della dichiarazione, e che il ricorso si risolveva in una richiesta di diverso apprezzamento del merito, senza deduzione di travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
norma richiamata come base della contestazione penale relativa alla falsità della dichiarazione resa nel procedimento amministrativo/documentale.
artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
disposizioni richiamate per delimitare il contenuto e la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni rese dall'interessato.
reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, evocato quale norma incriminatrice concorrente o correlata alla condotta contestata.
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del fatto o delle prove, ma deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifici vizi di legittimità.
- La mera deduzione di irregolarità formali della dichiarazione non è di per sé sufficiente a scalfire la motivazione che abbia accertato documentalmente la falsità del contenuto della dichiarazione stessa.
- L'assenza di autenticazione della firma o di copia del documento di identità, da sola, non integra automaticamente una censura decisiva se non è spiegato in che modo tali elementi incidano sulla prova della falsità ritenuta dal giudice di merito.
- Quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente, oltre alle spese processuali, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'atto di ricorso.
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