Cassazione Penale, Ordinanza n. 04859/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, rispetto alla condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., aveva riqualificato il fatto nel meno grave reato di cui all'art. 494 c.p., confermando la responsabilità penale e riducendo la pena. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto e, in sostanza, la violazione del diritto di difesa e del giusto processo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la riqualificazione era avvenuta in accoglimento delle doglianze difensive, senza alcuna modifica in peius del trattamento sanzionatorio; inoltre, l'ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero per valutare un ulteriore fatto ex art. 497-bis c.p. era un atto meramente processuale, non lesivo della difesa e comunque non oggettivamente impugnabile.
Norme richiamate
Disposizione utilizzata dalla Corte di appello per riqualificare il fatto in un reato meno grave rispetto a quello originariamente contestato.
Norma che qualificava la condotta contestata in primo grado; la Corte di appello ha escluso tale qualificazione riqualificando il fatto in art. 494 c.p., ma ha ritenuto possibile la trasmissione degli atti per un eventuale diverso ulteriore fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato solo per escludere la violazione del giusto processo e del diritto di difesa, poiché la riqualificazione è avvenuta su impulso difensivo e senza aggravamento sanzionatorio.
art. 6 CEDU
Richiamato solo per escludere la violazione delle garanzie del giusto processo e della difesa.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato con riferimento alla trasmissione degli atti al pubblico ministero per valutare la sussistenza di un ulteriore fatto riconducibile a tale fattispecie.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in appello in un'ipotesi di reato meno grave, quando avvenga su sollecitazione o comunque in accoglimento delle doglianze difensive e senza aggravamento della pena, non integra di per sé violazione del diritto di difesa o del giusto processo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a prospettare in modo generico un vizio di motivazione sulla riqualificazione del fatto senza confrontarsi con la reale assenza di pregiudizio difensivo o di trattamento sanzionatorio in peius.
- Il provvedimento con cui il giudice di appello trasmette gli atti al pubblico ministero per eventuali determinazioni su un diverso reato ipotizzabile ha natura meramente processuale, non è immediatamente impugnabile e non determina una lesione attuale dell'interesse a difendersi nel futuro procedimento.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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