Cassazione Penale, Ordinanza n. 04865/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-ter, n. 1, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto sarebbe stato di minima offensività. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, perché la Corte territoriale aveva escluso la tenuità non solo valorizzando i precedenti penali dell'imputato, ma anche la concreta gravità del fatto in relazione al contesto spazio-temporale, cioè sulla base di parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; tale specifico passaggio non era stato adeguatamente attaccato nel ricorso.
Norme richiamate
art. 497-ter, n. 1, c.p.
Norma incriminatrice oggetto della confermata condanna in appello.
art. 131-bis c.p.
Invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne nega l'applicabilità per genericità della censura e per la valutazione negativa già svolta dai giudici di merito.
art. 133, comma 1, c.p.
Richiamato come parametro della concreta gravità del fatto e del giudizio sulla particolare tenuità, valorizzato dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non confronta specificamente tutte le rationes decidendi poste a base del diniego da parte del giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare la causa di non punibilità non solo in ragione dei precedenti dell'imputato, ma anche sulla base della concreta gravità del fatto desunta dal contesto di tempo e di luogo e dagli indici dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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