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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04867/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva assolto dalla bancarotta fraudolenta documentale per non aver commesso il fatto, ma aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta distrattiva; la Corte ha rilevato che tale censura non era stata specificamente proposta in appello e che, in ogni caso, il motivo era generico, versato in fatto e privo di specifica critica alla sentenza impugnata, oltre a richiamare profili inconferenti (difetto di dolo specifico e mancanza della qualità di amministratore di fatto), mentre il reato residuo era contestato a titolo di dolo generico e l'imputato era stato ritenuto responsabile quale extraneus ex art. 110 c.p. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla derubricazione del fatto e sulla conseguente prescrizione del reato, ma in modo del tutto generico e con mero rinvio all'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per evidenziare che la responsabilità residua dell'imputato era stata affermata quale extraneus nel concorso nel reato

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che introduca censure non previamente dedotte in appello, quando il devolutum non le comprende.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla motivazione della sentenza impugnata; un atto generico o un mero rinvio agli atti di appello non è idoneo a fondare il controllo di legittimità.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti elementi soggettivi o qualitativi inconferenti rispetto alla fattispecie residua accertata in sentenza, specie quando si invochi il difetto di dolo specifico a fronte di un reato punito a dolo generico o si neghi una qualità soggettiva non decisiva per la ricostruzione della responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reato

Testo integrale

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