Cassazione Penale, Ordinanza n. 04864/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi distinti proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e di un altro imputato per più reati di falsità, accesso abusivo e truffa, oltre a rideterminare in senso più favorevole la pena di quest'ultimo. Il primo ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'asserita incompatibilità del giudice di primo grado; 2) vizio di motivazione, erronea valutazione della prova e violazione degli artt. 125 e 179 c.p.p. in relazione al reato associativo; 3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo; 4) violazione degli artt. 133 e 99 c.p. sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva. Il secondo ricorrente contestava unicamente la motivazione sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi del primo ricorso manifestamente infondati o generici, perché l'incompatibilità del giudice è deducibile come ricusazione e non determina nullità del giudizio, e perché le ulteriori censure sollecitavano una rivalutazione del merito, basata peraltro su elementi dell'ordinanza cautelare e non sulla motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo ricorso, la motivazione sulla pena è stata ritenuta congrua e logica, avendo la Corte di appello già valorizzato il positivo contegno processuale, determinato la pena del reato più grave al di sotto del medio edittale e contenuto gli aumenti per gli altri reati, escludendo la sospensione condizionale per il superamento dei limiti di legge. Anche questa censura è stata giudicata generica e tesa a ottenere un nuovo apprezzamento di merito non consentito in cassazione.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Richiamato come titolo di responsabilità per il reato associativo confermato nei confronti di uno dei ricorrenti.
art. 476 c.p.
Indicata tra le norme incriminatrici dei reati di falso contestati a uno dei ricorrenti.
art. 491-bis c.p.
Richiamata tra i reati di falsità contestati.
art. 468 c.p.
Richiamata tra i reati contestati al ricorrente.
art. 615-ter c.p.
Richiamata come norma incriminatrice per l'accesso abusivo contestato.
art. 479 c.p.
Richiamata tra i reati di falso ideologico contestati.
art. 482 c.p.
Richiamata tra i reati di falso contestati.
art. 640, comma 2, n. 1, c.p.
Richiamata come fattispecie di truffa aggravata contestata.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione della sentenza e alla dedotta nullità, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata/generica.
art. 179 c.p.p.
Invocato dalla difesa per sostenere una nullità, ma la Corte ha escluso che l'asserita incompatibilità del giudice comporti nullità del giudizio.
art. 133 c.p.
Richiamato per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congruo l'uso dei criteri discrezionali di commisurazione.
art. 99 c.p.
Richiamato per la recidiva; la censura è stata giudicata generica.
art. 81 c.p.
Richiamato in tema di rapporto tra aumenti di pena e limite del cumulo giuridico, con controllo sulla proporzione degli aumenti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'asserita incompatibilità del giudice di primo grado non integra, di regola, un vizio di nullità del giudizio, ma una questione da far valere mediante ricusazione nei termini e nei modi previsti.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del merito o della prova, soprattutto se non confrontano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla sussistenza dell'elemento soggettivo o sulla ricostruzione fattuale devono essere specifiche e ancorate alla motivazione della decisione impugnata; il richiamo a elementi estranei al giudizio di merito, come quelli contenuti nell'ordinanza cautelare, non è idoneo.
- La censura sulla determinazione della pena è manifestamente infondata quando la Corte territoriale dia conto, anche sinteticamente ma in modo logico, degli elementi di cui all'art. 133 c.p., specie se abbia già ridotto il trattamento sanzionatorio e contenuto gli aumenti per i reati satellite.
- Il controllo di legittimità sugli aumenti di pena nei reati uniti dal vincolo della continuazione riguarda la proporzione complessiva e il rispetto dei limiti di legge, non la sostituzione del giudizio discrezionale del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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