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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04866/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, per diffamazione aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 595 c.p. e vizio di motivazione, contestando la portata offensiva dell'espressione utilizzata nel post e la ritenuta mancanza di continenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 51 c.p. in relazione all'art. 21 Cost., sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la scriminante del diritto di critica. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché i giudici di merito avevano logicamente spiegato che il post collocava la persona offesa, senza alcun elemento a sostegno, tra soggetti contigui alla mafia, con evidente lesione della reputazione; ha inoltre ribadito che il diritto di critica presuppone un nucleo di verità del fatto storico posto a base della critica. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in parte, versato in fatto, perché per la diffamazione è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, e il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Inoltre, la questione dell'elemento soggettivo non risultava ritualmente devoluta in appello, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la precedente condanna per diffamazione aggravata, anche agli effetti civili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della diffamazione; la Corte ne conferma l'applicazione alla condotta contestata, ritenendo offensivo l'accostamento della persona offesa alla mafia.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato in relazione alla scriminante del diritto di critica; la Corte afferma che non era configurabile nel caso concreto per mancanza del requisito di verità del fatto posto a base della critica.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del diritto di critica, ma non idoneo a elidere la punibilità in assenza dei presupposti della scriminante.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Richiamati per affermare che la censura sull'elemento soggettivo non era stata ritualmente devoluta in appello e risultava quindi inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica non può essere invocata quando il fatto storico posto a base della valutazione critica non abbia un nucleo di verità oggettivamente riscontrabile.
  • L'accostamento della persona offesa a contesti criminali, se privo di elementi fattuali che lo sorreggano, integra un'offesa alla reputazione penalmente rilevante.
  • Nel delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale; non è necessario l'animus diffamandi.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del fatto e delle prove, mascherandola da vizio di motivazione.
  • Le censure non ritualmente dedotte in appello e formulate in modo assertivo sono inammissibili per difetto di specificità e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle eventuali spese della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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